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Servizio Entrate Tributarie
Ufficio competente: Ufficio Concessionari e Organizzazione Tributaria
Indirizzo: Via San Giovanni Bosco n. 53/55 (Municipio 2) - 15121 Alessandria (AL)
Tel: 0131 515111
E-mail: municipio@comune.alessandria.it
PEC: protocollo@pec.comune.alessandria.it
Orari dei servizi comunali:
Per TARI - IMU/TASI
Si riceve esclusivamente su appuntamento
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e lunedì, martedì, giovedì anche dalle 14.00 alle 16.30
Prenotazioni telefoniche:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Telefono: 0131 18 28 679
Si comunica la chiusura dell'ufficio TARI/IMU Municipia dalle 11:00 alle 13:00 di mercoledì 09/10/2024, per rinnovo dispositivi informatici.
Legge 160 del 27/12/2019, art.1,co.762
In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Legge di stabilità 2013 del 24 dicembre 2012 n. 228.
L’articolo 1, comma 380 ha modificato l’originaria ripartizione dell’IMU tra Comune e Stato, infatti ha previsto che a quest’ultimo, dal 2013, debba andare solo il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l’aliquota standard dello 0,76%. Nel caso di Alessandria in cui tali immobili sono soggetti all’aliquota dell’1,06% la differenza di gettito andrà al Comune stesso.
ACCONTO: entro il 17/06/2024
SALDO: entro il 16/12/2024
ALIQUOTA BASE 10,6‰ |
Applicabile ai terreni agricoli, alle aree edificabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi sotto indicati. NOVITÀ Legge di Bilancio 2023 l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia (iscritti AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza) sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso torna l’abbattimento del 50% su applicazione dell’ aliquota ordinaria |
ALIQUOTA BASE 10,6‰ |
Rinnovato Accordo Territoriale depositato il 30/03/2018 e per gli immobili locati con i contratti transitori (Legge 9 dicembre 1998, art. 5, comma 1) è stato esteso il beneficio previsto dalla Legge di Stabilità 2016, art. 1. comma 53 “l’Imposta, determinata applicando l’aliquota stabilità dal comune … [10,6 per mille] è ridotta al 75 per cento”; tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori per fattispecie con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa e connesse allo studio, all’apprendistato e formazione professionale, all’aggiornamento ed alla ricerca di soluzioni occupazionali; |
ALIQUOTA BASE RIDOTTA 9,6‰ |
Unità immobiliari dei sobborghi di Castelceriolo e Spinetta Marengo ascritte nella categoria catastale “A” (case di abitazione) con esclusione della categoria “A/10” relativa agli uffici. |
ALIQUOTA BASE RIDOTTA 9,3‰ |
Unità immobiliari del territorio comunale ascritte nella categoria catastale “A” (case di abitazione) con esclusione della categoria “A/10” relativa agli uffici, i cui proprietari – a decorrere dall’anno 2000 – hanno subito danni a seguito di eventi quali esondazione di canali, rii, ecc.. Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare – entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento l’utilizzazione della riduzione in oggetto, allegando una copia della segnalazione del danno subito presentata al Comune di Alessandria dall’anno 2000. Dall’anno d’imposta 2015 anche i fabbricati adibiti ad attività produttive i cui proprietari hanno segnalato i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali nei giorni dal 12 al 14 ottobre 2014 e dal 15 al 16 novembre 2014. Il contribuente, su specifico modello predisposto dal Servizio Tributi, deve comunicare – entro il 31 dicembre 2015 – l’utilizzazione della riduzione in oggetto, allegando una copia della segnalazione del danno subito nel periodo succitato, presentata al Comune di Alessandria. |
ALIQUOTA BASE RIDOTTA 9‰ |
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dai genitori al figlio e viceversa, purché il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti. Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 10: la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari ad uso abitativo, escluse quelle in cat. A/1, A/8, A/9, concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante non possieda più di due immobili, nello stesso comune, di cui uno dato in comodato e uno dallo stesso utilizzato come abitazione principale, venga attestato il possesso dei requisiti nella istanza di comunicazione (da presentare con allegato contratto registrato). |
ALIQUOTA BASE RIDOTTA 8,6‰ |
Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dai Patti Territoriali vigenti (aggiornamento 15/1/2015). Aliquota come da delibera consiglio comunale comunale n. 52 del 06/08/ 2020 Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 53: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune … [8,6 per mille] è ridotta al 75 per cento.” |
ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 6‰ |
Si intende per abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 dimora abitualmente e risiede anagraficamente. |
ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PREVISTE DAL COMUNE |
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; |
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE RIDOTTA 5‰ |
Immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale nei sobborghi di Castelceriolo e Spinetta Marengo con le relative pertinenze. |
ALIQUOTA RIDOTTA PER PERTINENZE 6‰ |
Per pertinenze dell’abitazione principale censite in A/1, A/8 e A/9 si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. |
ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1,0‰ |
Introduzione aliquota come da delibera consiglio comunale n. 52 del 06/08/ 2020 ( a seguito di abrogazione imposta TASI prevista dalla Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133 |
ALIQUOTA PER I COSIDDETTI “BENI MERCE” |
Novità Legge di Bilancio 2022 l'esenzione per i BENI MERCE. Il comma 751 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita. |
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO 50% |
Obbligo dichiarativo per gli immobili di interesse storico ed artistico. |
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI 50% |
Di fatto non utilizzati per ragioni non superabili con interventi di manutenzione. Per aver diritto alla riduzione è necessario presentare l’istanza al Servizio Tributi – Ufficio ICI/IMU allegando idonea documentazione alla domanda. Il Comune si riserva, di verificare la veridicità dello stato di degrado dell’immobile. |
per Aire:
L’Imu, a decorrere dal 1/1/2020, è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni di cui ai c. 738 e seguenti dell’art. 1 della L. 160/2019 con conseguente abrogazione delle norme di cui all'art. 13 del DL 201/2011.
Per cui, la previsione contenuta in quest’ultima disposizione concernente i cittadini italiani iscritti all’Aire già pensionati all’estero non può ritenersi ancora applicabile poiché non è stata espressamente riproposta dal Legislatore nel momento in cui ha ridisciplinato l’imposta nuova IMU 2020.
In data 30 marzo 2018 le organizzazioni della Proprietà (APPC, CONFABITARE, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, FEDERPROPRIETA’, UPPI) e le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini (SUNIA, SICET, UNIAT), al termine del confronto sviluppatosi nel corso degli ultimi mesi, hanno sottoscritto e depositato il rinnovato Accordo Territoriale per il Comune di Alessandria.
Il rinnovato Accordo Territoriale sostituisce quello stipulato il 15 gennaio 2015 e quello per gli Studenti Universitari stipulato il 14 novembre 2016. I contenuti sostanziali dell’Accordo per gli Studenti Universitari stipulato il 14 novembre 2016 sono esattamente ripresi ed armonizzati nella forma con il testo del richiamato Accordo;
Il rinnovato Accordo Territoriale ha recepito quanto previsto dall’art. 1, c. 8 del D.M. 16-1-2017 Ministero Infrastrutture, G.U. n. 62 del 15-3-2017: “Gli accordi definiscono per i contratti non assistiti le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della corrispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.”
A seguito del rinnovato Accordo Territoriale per gli immobili locati con i contratti transitori (Legge 9 dicembre 1998, art. 5, comma 1) è stato esteso il beneficio previsto dalla Legge di Stabilità 2016, art. 1, comma 53 “l’Imposta, determinata applicando l’aliquota stabilità dal comune … [10,6 per mille] è ridotta al 75 per cento”; tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori per fattispecie con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa e connesse allo studio, all’apprendistato e formazione professionale, all’aggiornamento ed alla ricerca di soluzioni occupazionali;
AREE FABBRICABILI
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
AGGIORNAMENTO VALORI
Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo del Servizio Tributi, il Comune di Alessandria, entro il 31 maggio di ogni anno, con Deliberazione della Giunta Comunale determina, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale (c. 6, art. 5 Regolamento Comunale IMU).
Per area pertinenziale si intende l’area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.
DICHIARAZIONE IMU PERTINENZA 1000 MQ
Per l’anno d’imposta 2012 il termine di presentazione è stato prorogato al 30 giugno 2013.
Per l’anno d’imposta 2013 il termine di presentazione è stato previsto per il 30 giugno 2014.
Per l’anno d’imposta 2014 il termine di presentazione è stato previsto per il 30 giugno 2015.
Per l’anno d’imposta 2015 il termine di presentazione è stato previsto per il 30 giugno 2016.
Per l’anno d’imposta 2016 il termine di presentazione è stato previsto per il 30 giugno 2017.
Per l’anno d’imposta 2017 il termine di presentazione è stato previsto per il 30 giugno 2018.
Per l’anno d’imposta 2018 il termine di presentazione è stato previsto per il 31 dicembre 2019.
Per l’anno d’imposta 2019 il termine di presentazione è stato previsto per il 31 dicembre 2020.
VALORI DELLE AREE EDIFICABILI
Terreni agricoli – Fogli esenti Sui terreni di cui al Foglio catastale n. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 286, è stata ripristinata l’esenzione ai sensi dell’art. 7, lettera H, del D.Lgs. 504/1992.
Calcolo IMU 2024
In collaborazione con ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=A182
IMPORTO MINIMO
I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore a euro dodici. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
ARROTONDAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
TERMINI DI VERSAMENTO, F24 E CODICI
17 giugno 2024
16 dicembre 2024
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato mediante modello F24 disponibile presso banche ed uffici postali e non comporta il pagamento di alcuna commissione per il contribuente.
Il modello F24 è disponibile, con relative istruzioni, on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+di+versamento/
Contestualmente al pagamento dell’importo di competenza comunale, con il modello F24 dovrà essere versata anche la quota di competenza erariale, ovvero a favore dello Stato.
CODICI DA UTILIZZARE CON IL MODELLO F24
CODICE COMUNE: A182
CODICI TRIBUTO
TIPOLOGIA IMMOBILE |
A FAVORE DEL COMUNE |
A FAVORE DELLOSTATO |
ABITAZIONE PRINCIPALE |
3912 |
|
FABBRICATI AD USO STRUMENTALE |
3913 |
|
AREE FABBRICABILI |
3914 |
|
AREE FABBRICABILI |
3916 |
|
ALTRI FABBRICATI |
3918 |
|
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO GRUPPO CATASTALE D |
3930 |
3925 |
Il contribuente può evitare l’applicazione integrale della sanzione tributaria del 30% dell’imposta dovuta in caso di omesso, parziale, tardivo versamento dell’imposta, attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.
Tale strumento può essere utilizzato a condizione che il contribuente non sia stato oggetto di lettere di convocazione, richieste di documentazione, verifiche, o qualsiasi diversa attività di accertamento in materia di I.M.U., relativa all’anno d’imposta in questione.
Di seguito ricapitoliamo le metodologie di calcolo del ravvedimento:
“Sprint”, effettuabile entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento. La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo.
“Breve”, effettuabile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, che prevede una riduzione della sanzione al 1,5%.
“Intermedio”, effettuabile dal trentesimo giorno fino al novantesimo giorno successivo alla scadenza, che prevede una riduzione della sanzione al 1,67%.
“Lungo”, effettuabile oltre il novantesimo giorno, che prevede una riduzione della sanzione al 3,75%.
“In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta” (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012).
Il contribuente può evitare l’applicazione integrale della sanzione tributaria del 30% dell’imposta dovuta in caso di omesso, parziale, tardivo versamento dell’imposta, attraverso lo strumento del ravvedimento operoso.
Tale strumento può essere utilizzato a condizione che il contribuente non sia stato oggetto di lettere di convocazione, richieste di documentazione, verifiche, o qualsiasi diversa attività di accertamento in materia di I.M.U., relativa all’anno d’imposta in questione.
Di seguito ricapitoliamo le metodologie di calcolo del ravvedimento:
per Ravvedimento lunghissimo:
Normativa di riferimento.
Il D.L. 124/2019, convertito con modifiche con L.157 del 19/12/2019 ha abrogato il comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Di conseguenza l’istituto del Ravvedimento operoso lunghissimo è stato esteso anche ai tributi locali secondo quanto previsto dall’ art.13, D.Lgs 472 del 18/12/1997:
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Istanza di rimborso IMU
Per avvalersi della facoltà di richiesta di rimborso utilizzare il seguente modello.
Le disposizioni di legge sono state
censurate dalla Corte costituzionale nella parte in cui subordinano la
qualificazione di abitazione principale, e quindi il riconoscimento della
relativa esenzione dall’IMU, al riscontro del doppio requisito (dimora abituale
e residenza anagrafica) in capo all’intero nucleo familiare di cui fa parte il
soggetto passivo, anziché in capo solo a quest’ultimo quale soggetto passivo
d’imposta. Coerentemente, sono state altresì dichiarate incostituzionali le disposizioni
che impongono al contribuente la scelta di un’unica abitazione da esentare
nell’ambito del territorio del medesimo comune o anche (a decorrere dal 2022)
nell’ambito del territorio di comuni diversi.
Sicché, in base a quanto disposto dall’art. 136 della Costituzione e
dell’art.30 della Legge 87/1953, a decorrere dal 20/10/2022, giorno successivo
a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata sentenza, ai fini
del riconoscimento dell’esenzione prevista in materia della “vecchia” IMU (regolata
dall’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con legge 22
dicembre 2011, n. 214) e della “nuova” IMU (disciplinata dall’art.1, commi 738
e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) rileva la dimora abituale e
la contestuale residenza anagrafica unicamente del soggetto passivo IMU e non
più la dimora abituale e la residenza anagrafica del suo nucleo familiare.
Nuova modulistica dichiarazione IMU con istruzioni scaricabile dal sito MEF:
E’ possibile compilare la dichiarazione IMU direttamente dalla pagina di Calcolo IMU
http://www.riscotel.it/calcimu/comuni_0601/calcimu.html?comune=A182
http://www.riscotel.it/dichimu/dichimu_0101/dichiarazione.html?comune=null
Guida alla compilazione della dichiarazione IMU
http://www.riscotel.it/imu/dichiarazione/
POSTA CERTIFICATA: protocollo@pec.comune.alessandria.it
DICHIARAZIONE IMU – SCADENZA:
Art. 10 “… disposizioni in materia di versamento di tributi locali”, c. 4, lettera a) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 “decreto pagamenti”:
30 giugno 2013 per le variazioni intervenute nell’anno 2012
30 giugno 2014 per le variazioni intervenute nell’anno 2013
30 giugno 2015 per le variazioni intervenute nell’anno 2014
30 giugno 2016 per le variazioni intervenute nell’anno 2015
30 giugno 2017 per le variazioni intervenute nell’anno 2016
30 giugno 2018 per le variazioni intervenute nell’anno 2017
31 dicembre 2019 per le variazioni intervenute nell’anno 2018
31 dicembre 2020 per le variazioni intervenute nell'anno 2019
30 giugno 2021 per le variazioni intervenute nell'anno 2020
30 giugno 2023 per le variazioni intervenute nell'anno 2021
30 giugno 2023 per le variazioni intervenute nell'anno 2022
30 giugno 2024 per le variazioni intervenute nell'anno 2023