Provvedimenti a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici fino al 2 gennaio 2025

Nei prossimi mesi e sino a fine anno saranno in programma nel territorio comunale manifestazioni a carattere culturale, enogastronomico e di pubblico spettacolo, concentrate soprattutto nel periodo estivo. 
Ritenendo che tali eventi costituiranno un’occasione di richiamo, il notevole afflusso di pubblico potrebbe comportare l’insorgere di problematiche di sicurezza meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell’incolumità pubblica, in particolare legate al consumo di bevande di sensibile gradazione alcolica e al consumo per asporto di bevande in contenitori vetro.
Inoltre, l’abbandono incontrollato al suolo di bottiglie e contenitori di vetro in genere, specialmente se frantumati, potrebbe creare un potenziale pericolo per i partecipanti causando lesioni personali, oltre a costituire un oggettivo e grave elemento di degrado rendendo difficoltosa la pulizia dell’area al termine degli eventi stessi.
Per tali motivi è stata emessa l’Ordinanza Sindacale n.15 del 02-07-2024, con validità fino al 2 gennaio 2025, che prevede che durante lo svolgimento di feste e manifestazioni pubbliche, per un periodo tale da includere tutta la durata degli eventi, comprensivo di tre ore prima dell’inizio e due ore dopo la conclusione degli stessi:

- a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, alle attività artigianali e di commercio alimentare in sede fissa, agli esercizi di vendita tramite distributori automatici, agli esercizi autorizzati in forma itinerante e/o temporanea, ubicati nelle vie o piazze interessate dagli eventi pubblici e nelle aree immediatamente adiacenti:

  • il divieto di somministrazione, vendita e/o distribuzione di bevande in contenitori di vetro per asporto consentendone la mescita esclusivamente in contenitori di plastica o carta.
  • il divieto per chiunque di introdurre e consumare nelle aree delle manifestazioni bevande in contenitori di vetro sia per uso proprio che con l’intento di distribuirle ai presenti, anche se a titolo gratuito;
  • è consentita la somministrazione di bevande in contenitori di vetro esclusivamente all’interno dei locali e nelle aree esterne appositamente allestite per il servizio al tavolo (dehor), a condizione che gli esercenti vigilino che il cliente non asporti il contenitore;
  • è consentita la deroga al divieto di vendita per i supermercati ed esercizi di vicinato alimentare solo se l’acquisto rientra in un contesto di spesa complessiva familiare e non singola.
 
 

Alessandria, 2 luglio 2024
Ufficio Stampa