Oggetto: | Postalizzazione in ambito regionale |
Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | € 900.524,00 |
Importo, al netto di oneri di sicurezza da interferenze e iva, soggetto a ribasso: | € 900.524,00 |
CIG: | 8642710DE7 |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | Servizio Autonomo Polizia locale |
Aggiudicatario : | Poste Italiane spa |
Data aggiudicazione: | 27 agosto 2021 0:00:00 |
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | € 894.220,33 |
Data pubblicazione: | 15 giugno 2021 17:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 29 giugno 2021 23:59:00 |
Data scadenza: | 05 luglio 2021 23:59:00 |
Documentazione gara: |
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Documentazione amministrativa richiesta: |
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Nome | Data pubblicazione | Categoria |
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provvedimento di aggiudicazione | 27/08/2021 15:57 | Atti di aggiudicazione |
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE | 07/09/2021 15:09 | Atti di aggiudicazione |
verbali di gara | 15/07/2021 13:58 | Verbali |
verbale di gara n. 4 | 27/08/2021 15:57 | Verbali |
Quesito : Spett.le Stazione Appaltante, in relazione alla gara d'appalto ed al termine ultimo fissato per le ore 23:59:00 del 05/07/2021 per la presentazione di tutta la documentazione d'offerta, con la presente siamo a richiedere, a codesta Amministrazione, una proroga del citato termine di scadenza di dieci giorni lavorativi per mettere a punto la nostra migliore offerta tecnico/economica e con essa la relativa documentazione amministrativa a corredo.
Risposta : Considerata l'imminente scadenza del contratto in essere, già oggetto di proroga tecnica, non è possibile concedere ulteriori termini, i quali sono peraltro ampiamente superiori rispetto a quelli minimi legittimati dalla vigente normativa, non molto dissimili da quelli previsti da una procedura "ordinaria" (30 vs 25), e proporzionati in ragione della non eccessiva complessità dell'offerta richiesta.
Quesito : Q1: Si chiede alla SA di rimodulare la penale di 20€ per ciascun giorni di ritardo e per ciascun plico per ritardata accettazione in quanto questa risulta sproporzionata rispetto al valore dell’invio, soprattutto considerando agli ulteriori indennizzi previsti dall’art. 16 a cui si rimanda nel CSA. Q2: Così come previsto per il Lotto 1, si chiede di confermare che il fornitore dei Lotti 2 e 3 sarà posto nelle condizioni di poter esporre le proprie controdeduzioni alla stazione appaltante in un tempo non inferiore a 10 giorni lavorativi Q3: si chiede conferma che le spedizioni saranno oggetto di condivisione e preventiva programmazione con il Recapitista nel rispetto dei quantitativi definiti nella Carta dei Servizi Universali, al fine di prevenire la generazione di picchi produttivi sui centri di Recapito Q4: Si chiede di confermare che con riferimento all’art. 19 del Capitolato Prestazionale, considerato che al fornitore non è noto e non può essere noto, stante il principio di segretezza della corrispondenza di cui all’art.15 Cost e alla normativa di riferimento, l’importo oggetto di sanzione, nell’ipotesi in cui il ritardo abbia determinato la decadenza della sanzione, ai fini dell’imputazione della penale al fornitore in conformità alle vigenti disposizioni e in particolare all’art.1225 Cod. Civ., verrà applicato il valore medio dell’importo delle sanzioni; di cui si richiede l’indicazione media valore.
Risposta : Q1 Si conferma che l'importo costituisce refuso, e che il corretto importo è di € 2,00, analogamente al punto che precede, che pure si riferisce a giorni di ritardo. Il presente chiarimento farà parte integrante del contratto, come previsto dalla lett. h) delle premesse allo schema di contratto, e verrà quindi formalmente recepito dalla stazione appaltante. Q2 Si conferma, come del resto già previsto dallo schema di contratto. Q3 Si conferma, ferme restando le eventuali soluzioni organizzative migliorative individuate dall'offerente nell'ambito del relativo sub-criterio previsto per l'offerta tecnica. Q4 Si conferma, e si rinvia all'articolo 17, ultimo comma, del capitolato.
Quesito : In riferimento all’art. 19 trattamento dei dati personali dello schema di contratto si chiede conferma che non costituisca un vincolo nei confronti dello scrivente OE che nell’ambito del trattamento dati opera in qualità di Titolare autonomo.
Risposta : Quanto scritto nell’art.19 dello schema di contratto è quanto richiesto dal regolamento UE 679/2016 GDPR in materia di trattamento di dati personali. L’art. 1 del D.Lgs. 261/99 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999 riguarda “L’attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”. Il D.Lgs è precedente al GDPR e non riguarda prettamente la privacy ma il miglioramento della qualità del servizio postale. I concetti di “dato personale”, “Titolare e Responsabile del trattamento” art. 4 GDPR sono successivi al D.Lgs 261/99. Il rapporto tra “appaltante” colui che fornisce i dati e “appaltatore” chi li tratterà sarà inequivocabilmente il rapporto tra il titolare del dato e il responsabile del trattamento come previsto dal GDPR. Quindi in caso di aggiudicazione della gara Poste opererà, con i dati forniti dall’appaltante Titolare del dato, come responsabile del trattamento del dato fornito.
Quesito : Q5: In merito a quanto richiesto nell’art 5.3 punto VII del Capitolato si chiede conferma che le specifiche tecniche dell’AG saranno fornite dall’aggiudicatario dei lotti 2 e 3 e che, pertanto, l’aggiudicatario del lotto 1 dovrà adeguarsi a tali modelli. Q6: in considerazione di quanto indicato ( art. 13.1 punto VII), in merito alla firma elettronica sulla distinta di accettazione, (considerando la partenza stimata del contratto a settembre 2021 pv), si richiede possa ritenersi congruo l’introduzione in una fase successiva dell’avvio del contrattuale a valle delle implementazioni tecnologiche che ne consentano la realizzazione disponibili Q7: in considerazione a quanto riportato (art 13.2 punto V ), si richiede di confermare che ai fini degli SLA di recapito, è da intendersi quale effettiva postalizzazione del prodotto, a valle delle prelavorazioni necessarie sia ad effettuare i controlli che le attività propedeutiche all’erogazione dei servizi di rendicontazione richiesti dalla SA.
Risposta : Q5: si conferma quanto già contenuto dell’art. 5.3 punto I del capitolato: l’aggiudicatario del lotto 1 deve provvedere alla elaborazione e alla stampa dei verbali da notificare utilizzando un supporto cartaceo in linea con quanto disposto dall’Operatore postale, dotati di un bollettino di pagamento attraverso CCP, PagoPA o altro metodo individuato dalla stazione appaltante; Q6: l’art. 13.1 punto VII prevede di per sé “eventuali soluzioni migliorative o alternative per la gestione della fase di accettazione”, quindi ammesse in luogo della firma elettronica sulla distinta di accettazione; Q7: Il quesito non è chiaro, anche perché il comma V richiamato si riferisce ad attività contestuale alla presa in carico.