Città di Alessandria



Oggetto: lotto 1 - Chiesa San Francesco
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo, al netto di oneri di sicurezza da interferenze e iva, soggetto a ribasso: € 686.063,06
CIG: 7713147243
Stato: Gara chiusa
Motivazione: Con Determina dirigenziale n. 3122 del 9/10/2019 si è provveduto ad AGGIUDICARE le prestazioni contrattuali di progettazione
Centro di costo: Settore Urbanistica e Patrimonio
Data pubblicazione: 12 dicembre 2018 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 09 gennaio 2019 12:00:00
Data scadenza: 14 gennaio 2019 12:00:00
Documentazione gara:
Per richiedere informazioni: 0131 515333
0131 515222


Pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016
Nome Data pubblicazione Categoria
graduatoria valutazione offerte tecniche 01/07/2019 09:14 Altri Documenti
comunicazione RUP 7/08/2019 07/08/2019 11:44 Altri Documenti
esito esame giustificativi 09/08/2019 10:01 Altri Documenti
Avviso aggiudicazione 21/11/2019 09:23 Altri Documenti
Aggiudicazione 10/10/2019 15:35 Atti di aggiudicazione
graduatoria finale provvisoria 09/07/2019 11:02 Verbali
Elenco chiarimenti

Quesito : Buongiorno. Desiderando partecipare ad un lotto costituendo un raggruppamento differente dal raggruppamento che si presenta per un altro lotto, come ci si deve comportare con la documentazione amministrativa visto che, al capo 15.1 del disciplinare di gara si legge: "La documentazione amministrativa, così come il DGUE, sono presentati in forma unica per tutti i Lotti per i quali è presentata offerta." E' possibile caricare documenti differenti nelle diverse sezioni dei lotti? Grazie.

Risposta : Il DGUE e' unico per tutti i lotti, ma solo a condizione che l’Offerente (inteso sia come Offerente singolo che in forma raggruppata o altrimenti aggregata) sia identico nella composizione e nelle caratteristiche (requisiti, staff tecnico ecc.) per tutti i Lotti per i quali e' presentata offerta. Diversamente, qualora muti anche una sola delle condizioni di partecipazione in relazione a ciascun Lotto (in termini soggettivi o oggettivi), dovrà essere presentato un DGUE per ciascun Lotto per i quali l’Offerente partecipa. A tale scopo si rammenta che, come previsto dal disciplinare di gara, la partecipazione in composizione o forma diversa per ciascun Lotto, ma con anche un solo componente in comune, comporta l’applicazione della clausola secondo la quale l’aggiudicazione di un Lotto preclude l’aggiudicazione di ulteriori Lotti.

Quesito : Buongiorno, per quanto riguarda la voce "RILIEVI MATERICI" presente nel fascicolo schema-calcolo-corrispettivi, si chiede di precisare la natura della voce, specificando e si intende o meno un rilievo dei materiali da effettuare tramite laboratorio di analisi. Grazie.

Risposta : La voce di cui si tratta esprime un adempimento che acquista un contenuto specifico solo in seguito all’esame preliminare della situazione di fatto da parte del progettista aggiudicatario nell’ambito della progettazione di fattibilita' tecnico-economica. Di norma si ritiene che, salvo emergenze diverse in seguito a tale progetto di fattibilita', comprenda, ove necessario (in base alla sensibilita' del progettista e delle richieste del RUP o degli uffici periferici del MIBACT) anche un rilievo dei materiali. Ove talune operazioni tra quelle indicate siano obbligatoriamente da affidare a laboratori ufficiali di cui all’articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001, come previsto dal punto 6.2.2 (o altri punti analoghi) delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018) o dalle Linee guida del MIBACT approvate con Circolare n. 26 del 2 dicembre 2010, tale adempimento potra' essere effettuato tramite subappalto ex art. 31, comma 8, del Codice dei contratti o affidamento ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera c), dello schema di contratto disciplinare di incarico trattandosi di servizio di pubblica utilita'.

Quesito : Mi confermate che il Capogruppo deve rispettare solo il paragrafo 7.4.1_g a pag. 27 del disciplinare di gara ovvero che al Capogruppo è richiesta una partecipazione maggioritaria e non i requisiti in maniera maggioritaria? In particolare è ammesso che il mandante abbia unità superiori (n.2) rispetto al capogruppo (n.1) ? Grazie

Risposta : Si conferma che al Mandatario capogruppo e' richiesta la partecipazione maggioritaria (nel senso di una misura superiore a quella di ciascun singolo mandante). Quanto alle unita' di personale tecnico si tratta di un requisito non richiesto, per le motivazioni di cui al punto 3.3.4 della Relazione sul procedimento, per cui il problema indicato nella seconda parte del quesito non si pone in quanto non sussiste. L’unico requisito richiesto e' quello dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi di punta che nei raggruppamenti temporanei e' disciplinato al punto 7.4.1, lettera b) ovvero h), del disciplinare di gara.

Quesito : Mi conferma che nel disciplinare di gara al Capo 16.1 lettera "f" punto 3 la dicitura "numero massimo di 20 (dieci) cartelle", si intende come numero massimo di cartelle il numero 20? Grazie.

Risposta : Si rinvia alla risposta al quesito n. 3 del 21 dicembre 2018; si tratta di un mero errore materiale immediatamente riconoscibile per cui trovano applicazione il principio del “favor” e la previsione di cui all’articolo 1370 del codice civile, pertanto il numero di schede e di cartelle raccomandato deve essere inteso nel senso piu' favorevole per l’offerente. Nulla osta quindi che sul punto in quesito le cartelle in formato A4 possano essere anche in numero di venti.

Quesito : .... Si chiede un Vostro cortese celere riscontro in merito ai seguenti Chiarimenti: QUESITO 1_ In relazione al lotto 1 Chiesa San Francesco, si richiede di chiarire se l'affidamento di incarico per la redazione dello studio di fattibilità, nonchè del progetto definitivo ed esecutivo, sia da riferirsi a tutto il complesso o soltanto alla Chiesa di San Francesco; ovvero se lo studio di fattibilità sia da riferirsi all’intero complesso, mentre la progettazione definitiva ed esecutiva debba essere inerente la sola Chiesa. QUESITO 2_ In riferimento al disciplinare di gara (pag.44), CAPO 16 CONTENUTO DELLA BUSTA DELL’OFFERTA TECNICA- punto 16.1 lettera f) e ai previsti limiti indicativi 
per i punti 1 elemento numero 1(relazione descrittiva), 2) elemento numero 2(relazione tecnica), 3) elemento numero 3(relazione illustrativa), 4) elemento numero 4(relazione tecnica illustrativa), si chiede di confermare: - che il numero indicato di cartelle da produrre per le relative relazioni - rispettivamente 3, 10, 20 e 10 - sia DA INTENDERSI IN FORMATO A4. - inoltre per il punto 3) elemento numero 3(relazione illustrativa): quale sia il numero di pagine corretto da produrre per , non essendoci corrispondenza tra quanto indicato in numeri e lettere, come diseguito riposrtato in estratto “3) quanto all’elemento numero 3: relazione tecnica illustrativa e curriculum dei professionisti che si 
intendono valorizzare, in numero massimo di 20 (dieci) cartelle (…)”
; e che il fomato si ada intendersi A4. QUESITO 4_ In riferimento al disciplinare di gara (pag.47), CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, punto 18.1.2. Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica, lettere 2.d) e 2.e), si chiede di confermare che per l’attribuzione del punteggio in caso di Offerente in Forma aggregata, NON SIA OBBLIGATORIO, ai fini della valutazione, il possesso da parte dell’Operatore economico mandatario o capogruppo, e pertanto tale requsito sia portato in gara da altro soggetto Mandante. ....

Risposta : Nell’ordine Quanto al quesito sub. 1. In relazione al Lotto 1 (Chiesa San Francesco), l’affidamento dell’incarico professionale riguarda i tre livelli progettuali con riferimento alla Chiesa di San Francesco.  L’estensione all’intero isolato monumentale urbano costituito dal complesso conventuale ex Ospedale Militare - San Francesco, e' oggetto di giudizio di valorizzazione dell’offerta tecnica, in relazione al grado di sviluppo, di completezza e di profondita' dello studio di fattibilita' su tali parti del complesso, adiacenti e in prossimità della Chiesa vera e propria. I due diversi ambiti (Chiesa di San Francesco vera e propria quale oggetto dell’incarico, e l’intero isolato monumentale urbano costituito dal complesso conventuale ex Ospedale Militare - San Francesco oggetto di valorizzazione nell’offerta tecnica) si rilevano dalla documentazione disponibile a base di gara. Pare utile far notare che le stesse condizioni di applicano anche al Lotto 3.A (Palazzo del Governatore - Cittadella). Quanto al quesito sub. 2. --- in relazione al formato delle cartelle delle relazioni che integrano l’offerta tecnica si conferma che si tratta di pagine in formato A4, come risulta chiaramente dal punto 16.2, lettera b), del disciplinare di gara; --- in relazione al numero delle pagine (cartelle) da produrre per l’elemento tecnico n. 3) si rinvia alla risposta ai quesiti n. 3 del 21 dicembre 2018 e n. 7 del 3 gennaio 2019; si tratta di un mero errore materiale immediatamente riconoscibile per cui trovano applicazione il principio del “favor” e la previsione di cui all’articolo 1370 del codice civile, pertanto il numero di schede e di cartelle raccomandato e' inteso nel senso piu favorevole per l’offerente. Nulla osta quindi che sul punto in quesito le cartelle in formato A4 possano essere anche in numero di venti. Quanto al quesito sub. 4 (in realtà terzo sub quesito). SI tratta del possesso dei certificati di conformita' del sistema di gestione della qualita' alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e del sistema di gestione della qualita' alla norma UNI EN ISO 14001:2015. Ai fini dell’ammissione alla gara tali certificazioni non sono obbligatorie in quanto non sono richieste come requisito obbligatorio di partecipazione. Ai soli fini dell’attribuzione dei rispettivi punteggi in sede di offerta, in caso di Raggruppamento temporaneo, le certificazioni in parola devono essere possedute in ogni caso almeno dall’operatore economico mandatario o capogruppo. In assenza del possesso in capo al mandatario o capogruppo il possesso di tali certificazioni da parte di uno o piu' operatori economici mandanti non e' idoneo all’attribuzione del punteggio.

Quesito : Buongiorno, gentilmente mi conferma nel DGUE , SEZIONE A PARTE II, al capo quota di partecipazione RTP al punto QUOTA IN ESECUZIONE, il giovane professionista che partecipa alla gara potrà avere necessariamente una quota di esecuzione superiore al requisito posseduto? In quanto il giovane professionista non ha requisiti da spendere. Grazie

Risposta : Se il giovane professionista partecipa come operatore economico individuale mandante (libero professionista) non è necessario che indichi la quota di partecipazione né i requisiti né le prestazioni da assumere o quote di esecuzione se già soddisfatte dagli altri Operatori economici, quindi può trascurare le relative righe della Parte II, Sezione A del proprio DGUE. Se il giovane professionista invece è un associato di un’associazione professionale, un socio attivo della società tra professionisti, un loro dipendente o un collaboratore su base annua con fatturato verso l’Offerente in misura superiore al 50%, non compila alcun DGUE ma dovrà comparire nominativamente alla Parte IV, Sezione C, numero 6), del DGUE dell’Operatore economico al quale è incardinato giuridicamente.

Quesito : Buongiorno, gentilmente mi conferma nel DGUE , SEZIONE A PARTE II, al capo quota di partecipazione RTP al punto QUOTA IN ESECUZIONE, il giovane professionista che partecipa alla gara potrà avere necessariamente una quota di esecuzione superiore al requisito posseduto? In quanto il giovane professionista non ha requisiti da spendere. Grazie

Risposta : Se il giovane professionista partecipa come operatore economico individuale mandante (libero professionista) non è necessario che indichi la quota di partecipazione né i requisiti né le prestazioni da assumere o quote di esecuzione se già soddisfatte dagli altri Operatori economici, quindi può trascurare le relative righe della Parte II, Sezione A del proprio DGUE. Se il giovane professionista invece è un associato di un’associazione professionale, un socio attivo della società tra professionisti, un loro dipendente o un collaboratore su base annua con fatturato verso l’Offerente in misura superiore al 50%, non compila alcun DGUE ma dovrà comparire nominativamente alla Parte IV, Sezione C, numero 6), del DGUE dell’Operatore economico al quale è incardinato giuridicamente.

Quesito : Gentilissimi si chiede di confermare che i Mandanti di Rt costituendo possano avere una quota % di partecipazione al raggruppamento, pur non apportando requsiiti speciali di capacità tecnico professionale, non essendo in possesso degli stessi per la loro specifica competenza assunta in gara (Restauratore e/o Archeologo). In caso affermativo, come si deve compilare il DGUE, nella Parte II relativa all'indicazione richiesta della "Quota di partecipazione al Raggruppamento in %" e "Quota di esecuzione in % " ? In attesa di riscontro urgente, si ringrazia anticipatamente.

Risposta : Si conferma quanto in quesito. Ai sensi del punto 7.4.1, lettera g), del disciplinare di gara «ai singoli Operatori economici non è richiesta la perfetta coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, in quanto le quote di partecipazione sono una mera ripartizione interna che per la Stazione appaltante è sempre ammessa purché l’Operatore economico mandatario o capogruppo abbia una partecipazione maggioritaria; tuttavia: --- sono richiesti i requisiti di competenza e di professionalità coerenti con le prestazioni che intendono assumere ed eseguire; --- se apportano esclusivamente la propria qualificazione professionale di cui al punto 7.3.4, non è richiesta loro una quota minima di requisiti.». Pertanto il Restauratore e l’Archeologo (così come il geologo nei lotti nei quali è richiesto) se apportano solo la propria professionalità e non altri requisiti tecnici (servizi svolti) possono compilare il proprio DGUE (sempre che siano mandanti) come segue: --- alla voce «Quota di partecipazione in %» possono omettere l’indicazione (in quanto surrogata da quanto indicato più sotto) oppure indicare una percentuale (anche presunta e approssimativa) dell’incidenza delle loro prestazioni sul totale del corrispettivo; --- alla voce «Quota di esecuzione in %» possono omettere l’indicazione, limitandosi a barrare le relative voci nel riquadro «Prestazioni unitarie che saranno eseguite da questo Operatore economico che ne avrà la titolarità»; infatti si tratta di prestazioni trasversali nel senso che non possono essere ricondotte alle singole categorie di «ID Opere» ma riguardano indivisibilmente l’intero lotto.

Quesito : Gentilissimi, si inoltrano di seguito i Chiarimenti necessari: 1) Partecipando in forma aggregata, in Raggruppamento temporaneo Costituendo, siamo nella necessità di inserire in RT un operatore economico Mandante che NON è in possesso della FIRMA DIGITALE. Si chiede pertanto conferma che sia corretto e possibile per tale professionista sottoscrivere tutta la documentazione di gara da presentare - Doc. Amministrativa, Offerta Tecnica, Offerta economica- con firma autografa, allegando il proprio Documento di identità valido, così come previsto dal Disciplinare di gara rif . art. 13.2 lett. d (pag. 36), di seguito riportato in estratto: “limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti”. E nel rispetto dell’art. 38, co. 3, del DPR 445/2000, dove per la validità delle Dichiarazioni sprovviste di firma digitale deve essere allegato a Sistema copia di un documento di identità del dichiarante Resta inteso che gli altri soggetti raggruppati fimeranno comunque digitalmente tutta la documentazione presentata. 2) Si chiede di chiarire come intendere la figura indicata all’art. 7.3.4 DdG, quale “ COOPTATO dall’Offerente, in analogia con l’articolo 92, comma 5, del Regolamento generale". Di fatto la norma fa riferimento ad imprese: << Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. >>. Pertanto, nell’ambito di una gara per servizi di ingegneria ed architettura, sarebbe corretto indicare come soggetto cooptato un professionista che apporta una consulenza specifica e qualificante per lo svolgimento della gara, ma che non riveste il ruolo di architeto o ingegnere e non copre i requisiti speciali di capacità economica e tecnico-professionale, garantiti dal RT costituendo nel suo complesso? In caso affermativo, tale soggetto coptato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, non acquisirà lo status di concorrente; né alcuna quota di partecipazione all’appalto; non rivestirà la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi; e pertanto non produrrà ne firmerà DGUE né i documenti congiunti, quali l’Offerta tecnica ed economica. 3) Si chiede altresì di confermare se sia possibile inserire nello staff o gruppo di 
lavoro dell’Offerente altre figure professionali, qualificate in materie attinenti all’oggetto dell’affidamento, che abbiamo un contratto in essere SPECIFICO E VINCOLANTE per la gara in oggetto con uno degli operatori economici Raggruppati ma che non rientrano di fatto in nessuna delle modalità previte dall’art. 7.3.4, lett. h) Restando in attesa di un cortese celere riscontro, si ringrazia anticipatamente.

Risposta : Nell’ordine. 1) Si conferma quanto in quesito, tuttavia come esposto dal testo citato il soggetto che adotta la firma autografa corredata da copia del documento di riconoscimento deve essere «legittimamente» sprovvisto di firma digitale, circostanza che appare eccezionale (es. operatore straniero, procuratore ecc.) dal momento che ogni professionista iscritto a Ordini o Albi e ogni amministratore di società tra professionisti dovrebbe essere in possesso di firma digitale. 2) La cooptazione, seppure disciplinata per i soli appalti di lavori, è ammessa anche negli appalti di servizi (ANAC, delibera n. 228 del 1 marzo 2017), tanto che il richiamo all’articolo 92, comma 5, del Regolamento generale, è chiaramente indicato “in analogia”, quindi limitato a quanto compatibile. Pertanto è possibile indicare un professionista che apporta le proprie competenze, tuttavia se esercita una professione per la quale l’ordinamento prevede l’iscrizione a Ordini o Albi, deve possedere tale iscrizione, non necessita di  requisiti speciali di capacità economica e tecnico-professionale, non acquisirà lo status di concorrente, né alcuna quota di partecipazione all’appalto, non rivestirà la posizione di offerente (quindi non sottoscrive l’offerta) e di contraente; malgrado questo, deve essere un Operatore economico e deve compilare e presentare il proprio DGUE per quanto di competenza col quale dichiara l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti, i requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettera a), e comma 3, dello stesso Codice, e di aderire al raggruppamento quale associato in cooptazione (desumibile dal DGUE, Parte II, Sezione A). 3) La risposta è negativa; qualunque soggetto coinvolto all’infuori delle professionalità obbligatorie per l’ammissione, deve avere una veste giuridica individuabile, tra quelle di cui al punto 7.3.4, lettera h), del disciplinare di gara, perimetro che pare abbastanza ampio, per cui non si vede quale forma di coinvolgimento diversa sia possibile se non rimesso ad un inammissibile arbitrio dell’Offerente. Incidentalmente si rammenta che la “consulenza” di ausilio alla progettazione continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo (Linee guida n. 1 di ANAC, Titolo III, paragrafo 5.1).