Città di Alessandria



Oggetto: lotto 3A - Palazzo Governatore (Cittadella)
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo, al netto di oneri di sicurezza da interferenze e iva, soggetto a ribasso: € 620.048,31
CIG: 771316946A
Stato: Gara chiusa
Motivazione: Con Determina dirigenziale n. 3122 del 9/10/2019 si è provveduto ad AGGIUDICARE le prestazioni contrattuali di progettazione
Centro di costo: Settore Urbanistica e Patrimonio
Data pubblicazione: 12 dicembre 2018 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 09 gennaio 2019 12:00:00
Data scadenza: 14 gennaio 2019 12:00:00
Documentazione gara:
Per richiedere informazioni: 0131 515333
0131 515222


Pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016
Nome Data pubblicazione Categoria
graduatoria valutazione offerte tecniche 01/07/2019 09:17 Altri Documenti
comunicazione RUP 7/08/2019 07/08/2019 11:47 Altri Documenti
esito esame giustificativi 09/08/2019 10:24 Altri Documenti
Avviso aggiudicazione 21/11/2019 09:26 Altri Documenti
Aggiudicazione 10/10/2019 16:09 Atti di aggiudicazione
graduatoria finale provvisoria 09/07/2019 11:04 Verbali
Elenco chiarimenti

Quesito : Buongiorno, si richiedono chiarimenti relativamente a quanto scritto a pag. 44 del disciplinare di gara, al punto F3 per il numero massimo di cartelle per la relazione numero tre in quanto il numero non corrisponde alla cifra in lettere. distinti saluti

Risposta : Si tratta di un mero errore materiale immediatamente riconoscibile per cui trovano applicazione il principio del “favor” e la previsione di cui all’articolo 1370 del codice civile, pertanto il numero di schede e di cartelle raccomandato deve essere inteso nel senso piu' favorevole per l’offerente. Nulla osta quindi che sul punto in quesito le cartelle in formato A4 possano essere anche in numero di venti. Si rammenta che ai sensi del disciplinare di gara e dei principi generali dell’ordinamento, il numero di schede e cartelle non e' vincolante ai fini dell’ammissione e il suo superamento non costituisce causa di esclusione, anche se potra' essere oggetto di valutazione negativa o di affievolimento di valutazione positiva nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi ai sensi del punto 18.1.3, lettera c).