Oggetto: | lotto 3A - Palazzo Governatore (Cittadella) |
Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo, al netto di oneri di sicurezza da interferenze e iva, soggetto a ribasso: | € 620.048,31 |
CIG: | 771316946A |
Stato: | Gara chiusa |
Motivazione: | Con Determina dirigenziale n. 3122 del 9/10/2019 si è provveduto ad AGGIUDICARE le prestazioni contrattuali di progettazione |
Centro di costo: | Settore Urbanistica e Patrimonio |
Data pubblicazione: | 12 dicembre 2018 12:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 09 gennaio 2019 12:00:00 |
Data scadenza: | 14 gennaio 2019 12:00:00 |
Documentazione gara: | |
Per richiedere informazioni: |
0131 515333
0131 515222 |
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
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graduatoria valutazione offerte tecniche | 01/07/2019 09:17 | Altri Documenti |
comunicazione RUP 7/08/2019 | 07/08/2019 11:47 | Altri Documenti |
esito esame giustificativi | 09/08/2019 10:24 | Altri Documenti |
Avviso aggiudicazione | 21/11/2019 09:26 | Altri Documenti |
Aggiudicazione | 10/10/2019 16:09 | Atti di aggiudicazione |
graduatoria finale provvisoria | 09/07/2019 11:04 | Verbali |
Quesito : Buongiorno, si richiedono chiarimenti relativamente a quanto scritto a pag. 44 del disciplinare di gara, al punto F3 per il numero massimo di cartelle per la relazione numero tre in quanto il numero non corrisponde alla cifra in lettere. distinti saluti
Risposta : Si tratta di un mero errore materiale immediatamente riconoscibile per cui trovano applicazione il principio del “favor” e la previsione di cui all’articolo 1370 del codice civile, pertanto il numero di schede e di cartelle raccomandato deve essere inteso nel senso piu' favorevole per l’offerente. Nulla osta quindi che sul punto in quesito le cartelle in formato A4 possano essere anche in numero di venti. Si rammenta che ai sensi del disciplinare di gara e dei principi generali dell’ordinamento, il numero di schede e cartelle non e' vincolante ai fini dell’ammissione e il suo superamento non costituisce causa di esclusione, anche se potra' essere oggetto di valutazione negativa o di affievolimento di valutazione positiva nell’ambito dell’attribuzione dei punteggi ai sensi del punto 18.1.3, lettera c).