Oggetto: | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELLA CITTA’DI ALESSANDRIA – |
Tipologia di gara: | Procedura Aperta |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | € 2.970.000,00 |
Importo, al netto di oneri di sicurezza da interferenze e iva, soggetto a ribasso: | € 2.970.000,00 |
CIG: | 79411658A9 |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | Settore Risorse finanziarie e Tributi |
Aggiudicatario : | I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. |
Data aggiudicazione: | 08 gennaio 2020 0:00:00 |
Data pubblicazione: | 20 giugno 2019 12:00:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 20 luglio 2019 12:00:00 |
Data scadenza: | 30 luglio 2019 12:00:00 |
Documentazione gara: |
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Documentazione amministrativa richiesta: |
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Per richiedere informazioni: |
tel 0131/515270
fax 0131/515532 |
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
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Determinazione dirigenziale di approvazione primo verbale | 06/08/2019 13:27 | Altri Documenti |
Determinazione dirigenziale di approvazione secondo verbale | 05/11/2019 15:20 | Altri Documenti |
Convocazione Commissione di Gara | 06/12/2019 08:40 | Altri Documenti |
Determinazione di aggiudicazione provvisoria | 07/01/2020 10:26 | Altri Documenti |
Verbale finale di gara seduta dell'11/12/2019 | 17/12/2019 08:18 | Atti di aggiudicazione |
Verbale finale di gara seduta dell'11/12/2019 | 18/12/2019 10:20 | Atti di aggiudicazione |
Dichiarazione di efficacia | 24/01/2020 11:15 | Atti di aggiudicazione |
Verbale seduta del 05/08/2019 | 06/08/2019 11:53 | Verbali |
secondo verbale | 05/11/2019 15:21 | Verbali |
Verbale finale di gara seduta dell'11/12/2019 | 18/12/2019 10:21 | Verbali |
Quesito : si chiede di conoscere quante siano, indicativamente, il numero complessivo delle partite/soggetti che saranno oggetto di riscossione coattiva
Risposta : Il numero complessivo di partite da lavorare nel primo anno sono circa n.18.000/20.000. Negli anni successivi circa n. 12.000/15.000.Si precisa che la parte più consistente è relativa alla tassa rifiuti e alle sanzioni per violazione codice della Strada e solo, in modo residuale, relativo ad altre entrate .ad oggi non è possibile quantificare in modo più preciso .
Quesito : Relativamente al punto 8.3 a) del disciplinare di gara “ Il concorrente deve aver effettuato, negli ultimi tre anni anteriori alla data di pubblicazione del presente bando, servizi in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, per la durata unitaria (di ciascun affidamento) di almeno due anni e per conto di almeno 5 (cinque) Comuni diversi o Unioni di Comuni, di cui almeno un Comune rientrante nella fascia II, di cui all’art. 2, del D.Lgs. 507/93 (comuni capoluoghi di Provincia e Comuni superiori a 60.000) Si chiede, se • il riferimento alla fascia II di cui all’art. 2 del D.Lgs 507/93 sia da ritenersi un refuso e la fascia corretta sia la III di cui all’art. 2 del D.Lgs 507/93; • l’espressione “comuni capoluoghi di Provincia e Comuni superiori a 60.000” sia da intendersi come condizione congiunta (entrambe le condizioni devono sussistere) ovvero alternativa (è sufficiente che sussista una delle due condizioni)
Risposta : Con riferimento al punto 8.3 a) del disciplinare di gara “Il concorrente deve aver effettuato, negli ultimi tre anni anteriori alla data di pubblicazione del presente bando, servizi in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, per la durata unitaria (di ciascun affidamento) di almeno due anni e per conto di almeno 5 (cinque) Comuni diversi o Unioni di Comuni, di cui almeno un Comune rientrante nella fascia II, di cui all’art. 2, del D.Lgs. 507/93 (comuni capoluoghi di Provincia e Comuni superiori a 60.000 abitanti)”.si precisa che il riferimento alla fascia II, di cui all’art. 2, del D.Lgs. 507/93 è da ritenersi un refuso e si comunica che il riferimento corretto è la fascia III di cui all’art. 2, del D.Lgs. 507/93 . l’espressione “comuni capoluoghi di Provincia e Comuni superiori a 60.000” è da intendersi come condizione alternativa (è sufficiente che sussista una delle due condizioni).
Quesito : con riferimento all'art. 8.3 lettera b) del disciplinare di gara, i due Funzionari preposti alla riscossione e i dieci addetti alla notifica devono essere alle Vostre dipendenze ed essere utilizzati all'occorrenza.
Risposta : con riferimento all'art. 8.3 lettera b) del disciplinare di gara, i due Funzionari preposti alla riscossione e i dieci addetti alla notifica devono essere alle Vostre dipendenze ed essere utilizzati all'occorrenza
Quesito : con riferimento all'art. 8 lettera I. del Capitolato speciale, si chiede se l'avere 3 sportelli di istituti bancari convenzionati sul territorio comunale è un requisito essenziale o è oggetto di punteggio qualitativo nell'offerta tecnica
Risposta : non è requisito essenziale di partecipazione, ma è oggetto di punteggio qualitativo nell’offerta tecnica e non può essere inferiore a numero tre sportelli
Quesito : in considerazione che l'art. 10, punto 2, del disciplinare di gara dispone che possono essere date in subconcessione, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Capitolato Speciale le attività di stampa, inoltro e notifica degli atti, nonché i servizi informatici, purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella dichiarazione di cui al modello "Allegato A- Parte C" al bando, con la specifica indicazione delle attività che intendono affidare a terzi, ed in considerazione che la scrivente ha già in essere contratti di fornitura con soggetti terzi per i servizi e le attività sopra citati, contratti sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura in oggetto, si richiede se tali contratti possano rientrare in quanto disposto dal comma 3, lettera c-bis), art. 105, D.Lgs. 50/2016 e quindi ritenere che le prestazioni inerenti i contratti suddetti non si configurano come attività affidate in subappalto
Risposta : in considerazione che l'art. 10, punto 2, del disciplinare di gara dispone che è vietata la subconcessione del servizio. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 174 del Codice con le modalità di cui al comma 2 e seguenti della stessa norma e con i limiti indicati qui di seguito. In particolare, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Capitolato Speciale possono essere date in subappalto le attività di stampa, inoltro e notifica degli atti, nonché i servizi informatici, purché la volontà di fare ricorso a prestazioni di terzi sia espressamente manifestata nella dichiarazione di cui al modello “Allegato A – Parte C” al bando, con la specifica indicazione delle attività che si intendono affidare a terzi. Se le caratteristiche dei contratti in essere prima dell’indizione della presente gara, per la fornitura di stampa, inoltro e notifica degli atti, nonché i servizi informatici, rientrano nelle disposizioni previste dal comma 3, lettera c-bis), art. 105, D.Lgs. 50/2016 “le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto” tali contratti non si configurano come attività affidate in subappalto.