Agenzie di Viaggi

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Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione dei predetti servizi.

Ai sensi dell’art. 2 comma 2° della L.R. 15/88 sono attività proprie delle agenzie di viaggi:

l’organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;
la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie;

 
 
  • l’organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
  • la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto;
  • l’accoglienza dei propri clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e l’assistenza e l’accompagnamento dei propri clienti nelle escursioni e viaggi da esse organizzati, anche utilizzando per l’espletamento di tali funzioni il direttore tecnico o altri dipendenti qualificati dell’agenzia;
  • la prenotazione di servizi di albergo e di ristorante ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
  • la raccolta di adesioni a viaggi o crociere per l’interno e per l’estero.

Le agenzie di viaggio possono inoltre svolgere le attività complementari previste dall’art. 2 comma 3° della L.R. 15/88.
La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con Deliberazione della Giunta regionale.

 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività – S.C.I.A.

Il titolare per avviare l’attività di agenzia di viaggio è tenuto a presentare al Comune in cui ha sede l’agenzia stessa la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) tramite il portale Impresainungiorno.gov.it

Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA deve essere comunicata al Comune entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi.
L‘esercizio di agenzia di viaggio è soggetto all’obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte con i clienti con il contratto di viaggio, di entità proporzionale al costo complessivo dei servizi offerti.
L’apertura di filiali, succursali o altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare (gestione diretta) è soggetta a semplice comunicazione al Comune ove sono ubicate. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito  della Regione Piemonte:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/sistema-turistico/disciplina-...

 

Requisiti professionali

(devono essere posseduti dal titolare dell’agenzia o dal direttore tecnico):

  • conoscenza di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio quali risultano dalle attività indicate nell’art. 2;
  • conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
  • conoscenza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.

L’esame di accertamento del possesso di questi requisiti si sostiene presso la Provincia nel cui territorio ha sede l’agenzia di viaggi.
Se si posseggono determinati requisiti di formazione professionale e/o di anzianità professionale stabiliti dall’Unione Europea, la Provincia può riconoscere l’idoneità d’ufficio.
Per informazioni relative al riconoscimento professionale e all’idoneità della denominazione dell’agenzia, rivolgersi alla Provincia - Ufficio Turismo, Via Guasco 49.
L’ammissione all’esame o l’accertamento d’ufficio dell’idoneità è possibile solo se si deve assumere la direzione tecnica di una nuova agenzia in Piemonte, oppure se si ha l’incarico di sostituire il direttore di un’agenzia già in attività che abbia sede in Piemonte.

 

Requisiti strutturali

L’agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è richiesta l’autorizzazione, nonché, nel caso di vendita al pubblico, di locali facilmente accessibili, convenientemente arredati e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l’integrazione di varie forme di attività economica nell’interesse generale degli scambi e del turismo.

 

Requisiti morali

Per l’esercizio dell’attività il soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 (approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

 

Obblighi

Le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte verso i clienti con il contratto di viaggio ai sensi del C.C.V., proporzionate al costo complessivo dei servizi offerti.

 

Costi

Le pratiche assoggettate a SCIA comportano il pagamento di diritti di istruttoria pari a € 50,00 mediante :

  • pagoPA: Sistema pubblico che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro, affidabile e semplice.

o in alternativa

  • Bonifico bancario: Banco BPM Spa –  Codice IBAN: IT54Q0503410408000000054245 Tesoreria del Comune di Alessandria
 

Riferimenti normativi

 

Uffici Comunali

SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO – Ufficio Pubblici Esercizi
Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria – 1° piano lato via San Giacomo della Vittoria
tel. 0131 515469 / 515415
PEC: protocollo@pec.comune.alessandria.it

 
 

Collegamenti Utili