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Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione dei predetti servizi.
Ai sensi dell’art. 2 comma 2° della L.R. 15/88 sono attività proprie delle agenzie di viaggi:
l’organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;
la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie;
Le agenzie di viaggio possono inoltre svolgere le attività complementari previste dall’art. 2 comma 3° della L.R. 15/88.
La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con Deliberazione della Giunta regionale.
Il titolare per avviare l’attività di agenzia di viaggio è tenuto a presentare al Comune in cui ha sede l’agenzia stessa la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) tramite il portale Impresainungiorno.gov.it
Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA deve essere comunicata al Comune entro i 10 giorni successivi al suo verificarsi.
L‘esercizio di agenzia di viaggio è soggetto all’obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte con i clienti con il contratto di viaggio, di entità proporzionale al costo complessivo dei servizi offerti.
L’apertura di filiali, succursali o altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare (gestione diretta) è soggetta a semplice comunicazione al Comune ove sono ubicate. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Regione Piemonte:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/sistema-turistico/disciplina-...
(devono essere posseduti dal titolare dell’agenzia o dal direttore tecnico):
L’esame di
accertamento del possesso di questi requisiti si sostiene presso la Provincia
nel cui territorio ha sede l’agenzia di viaggi.
Se si posseggono determinati requisiti di formazione professionale e/o di
anzianità professionale stabiliti dall’Unione Europea, la Provincia può
riconoscere l’idoneità d’ufficio.
Per informazioni relative al riconoscimento professionale e all’idoneità della
denominazione dell’agenzia, rivolgersi alla Provincia - Ufficio Turismo, Via
Guasco 49.
L’ammissione all’esame o l’accertamento d’ufficio dell’idoneità è possibile
solo se si deve assumere la direzione tecnica di una nuova agenzia in Piemonte,
oppure se si ha l’incarico di sostituire il direttore di un’agenzia già in
attività che abbia sede in Piemonte.
L’agenzia deve disporre di strutture e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività per cui è richiesta l’autorizzazione, nonché, nel caso di vendita al pubblico, di locali facilmente accessibili, convenientemente arredati e distinti da quelli di altri esercizi commerciali, anche se con essi interconnessi al fine di favorire l’integrazione di varie forme di attività economica nell’interesse generale degli scambi e del turismo.
Per l’esercizio dell’attività il soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dal Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 (approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
Le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte verso i clienti con il contratto di viaggio ai sensi del C.C.V., proporzionate al costo complessivo dei servizi offerti.
Le pratiche assoggettate a SCIA comportano il pagamento di diritti di istruttoria pari a € 50,00 mediante :
o in alternativa
SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO – Ufficio Pubblici Esercizi
Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria – 1° piano lato via San Giacomo della Vittoria
tel. 0131 515469 / 515415
PEC: protocollo@pec.comune.alessandria.it