Ambulatori medici e odontoiatrici
Attività sottoposte al procedimento tramite portale Suap Impresainungiorno.gov.it
Per ambulatorio medico mono o polispecialistico si deve intendere la struttura o luogo fisico preposto alla erogazione di prestazione sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia, nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno.
Si tratta di ambulatori medici e/o odontoiatrici aventi individualità ed organizzazione propria ed autonoma che quindi non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione e sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi art. 193 T.U.L.L.S.S. nei casi in cui:
- Il titolare sia persona fisica non medico o persona giuridica;
- Operino più medici od odontoiatri con una organizzazione unitaria della struttura
Lo studio/gabinetto medico del singolo professionista è il luogo in cui il soggetto abilitato svolge la libera professione e non è soggetto ad autorizzazione comunale; valgono i requisiti generali fissati dai Regolamenti comunali edilizio e d’Igiene.
Sono compresi nella definizione di “ambulatorio” i casi nei quali l’attività non possa essere definita uno studio medico: per il numero di professionisti/specialità, per la presenza di “professioni sanitarie” (personale non medico – qualificato e abilitato) che svolgano la propria attività a supporto dello specialista/i, per l’utilizzo dello stesso locale visita da parte di più professionisti in orari/giorni diversi, per la presenza di procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, quando l’attività è svolta da soggetti costituiti in società.
Gli ambulatori medici possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici.
Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente.
Requisiti personali:
- Essere cittadino italiano o di stato membro della CEE oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente e per motivi di famiglia;
- Non essere sottoposto alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 (“Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”) che di seguito si riportano:
- Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale – art. 5 del D.Lgs. 159/2011
- Condanna con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell’art. 51 comma 3-bis, del Codice di procedura penale
Sono soggette all’autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 193 del T.U.LL.SS. R.D. 27.7.1934 n. 1265 Testo Unico Leggi Sanitarie, e pertanto alla presentazione della domanda in bollo per:
- L’avvio dell’attività
- Il trasferimento di sede
Sono soggetti a S.C.I.A./ Comunicazione per successivi presa d’atto e/o aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria:
- le modifiche societarie (modifica del legale rappresentante, dei soci, dei componenti il C.d.A., della forma giuridica, della sede legale)
- il subingresso
- la modifica dei locali (ampliamento, riduzione, ridistribuzione spazi)
- la modifica dell’attività (aggiunta specialità mediche)
- la variazione del Direttore Sanitario
- la sospensione dell’attività
- la cessazione dell’attività.
Per gli ambulatori che intendono esercire in locali sotterranei o seminterrati è necessaria l’autorizzazione in deroga ai sensi del D.M. 81/2008, rilasciata dall’A.S.L.- S.Pre.S.A.L. la quale rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati.
Contatti uffici comunali
Contatti uffici ASL
Servizio Igiene e Sanità Pubblica 0131 306256 / 306933
Tempistica
Domanda: finalizzata al rilascio di Autorizzazione – ai sensi dell’art. 193 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 – T.U.LL.SS. – che potrà essere rilasciata previo parere positivo della Commissione di Vigilanza dell’A.S.L. AL di Alessandria. L’attività potrà essere iniziata solo al conseguimento dell’Autorizzazione.
S.C.I.A./Comunicazione: non ci sono tempi di attesa. E’ fatta salva la presa d’atto da parte dell’ASL per il successivo aggiornamento dell’autorizzazione.
Durata/Rinnovi
L’Autorizzazione è rilasciata senza limiti temporali sino a modifica delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio ovvero in caso di trasferimento dell’attività.
Oneri
- Marca da bollo di valore vigente per la domanda
- Marca da bollo di valore vigente per l’autorizzazione
- Diritti sanitari secondo tariffario ASL AL
- Diritti di istruttoria SUAP , secondo tariffario ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 137/287/566 del 18/12/2018, corrispondenti all’importo di: € 50,00 da effettuarsi tramite:
- pagamento tramite PagoPa
- o, in alternativa Bonifico bancario: Banco BPM Spa – Codice IBAN: IT54Q0503410408000000054245
Riferimenti normativi
- Art. 193 R.D. 1265 del 27/07/1934
- D.C.R. n. 616-3149/2000 – Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’Autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private
- D.L. 19/06/1999, n. 229
- D.Lgs. 30/12/1992, n. 502
- D.P.R. 01/08/2011, n. 151 – Prevenzione incendi
- D.C.R. n. 616-3149 del 22/02/2000
- D.G.R. 26/07/2004, n. 73-13176
- D.G.R. 01/08/2008, n. 98-9422
- D.G.R. 22 marzo 2019, n. 31-8596
Enti coinvolti:
A.S.L. AL (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) in Alessandria, Via Venezia n. 6 per il rilascio del parere igienico sanitario
Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione:
- lettera di incarico al Direttore Sanitario con relativa nota di accettazione
- elenco specialità mediche e nominativo del rispettivo specialista che le esercita e relativa accettazione incarico
- certificati o autocertificazione dei titoli del Direttore Sanitario
- certificato di iscrizione all’Ordine dei Medici del Direttore Sanitario (con data non anteriore ai sei mesi rispetto alla richiesta) e degli specialisti incaricati
- Planimetria dei locali timbrata e firmata da tecnico autorizzato, con relativa descrizione delle destinazioni d'uso dei vani (vedi schema allegato)
- Copia della certificazione di conformità degli impianti(ex Legge 46/90)(n.b. per gli impianti elettrici CEI 64.8/7)
- Copia del modulo ARPA integrativo da allegare alla dichiarazione di conformità per la messa in servizio dell’ impianto elettrico in sostituzione degli allegati obbligatori
- Elenco prestazioni
- Elenco attrezzature con relative schede tecniche
- Relazione tecnica riguardante le fasi della attività che prevedono procedure di disinfezione e sterilizzazione
- Ricevuta attestante il pagamento dei Diritti Sanitari pari a Euro 78,00 fino a 100mq, da 101 mq fino a 300mq Euro 155,00, oltre i 300mq Euro 258,00 sul c.c.p. n. 12108155 S.I.S.P. ASL AL
- Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti comunali di istruttoria (€ 50,00).