Ambulatori medici e odontoiatrici

Attività sottoposte al procedimento tramite portale Suap Impresainungiorno.gov.it

Per ambulatorio medico mono o polispecialistico  si deve intendere la struttura o luogo fisico preposto alla erogazione di prestazione sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia, nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno. 

Si tratta di ambulatori medici e/o odontoiatrici  aventi individualità ed organizzazione propria ed autonoma  che quindi non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione e sono soggetti ad  autorizzazione sanitaria ai sensi art. 193 T.U.L.L.S.S.  nei casi in cui:

  • Il titolare sia persona fisica non medico o persona giuridica;
  • Operino più medici od odontoiatri con una organizzazione unitaria della struttura

Lo studio/gabinetto medico  del singolo professionista è il luogo in cui il soggetto abilitato svolge la libera professione e non  è soggetto ad autorizzazione comunale; valgono i requisiti generali fissati dai Regolamenti comunali  edilizio e d’Igiene.

Sono compresi nella definizione di “ambulatorio” i casi nei quali  l’attività non possa essere definita uno studio medico: per il numero di professionisti/specialità, per la presenza di “professioni sanitarie” (personale non medico – qualificato e abilitato) che svolgano la propria attività a supporto dello specialista/i, per l’utilizzo dello stesso locale visita da parte di più professionisti in orari/giorni diversi, per la presenza di procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, quando l’attività è svolta da soggetti costituiti in società.

Gli ambulatori medici possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici.

Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto all’albo dell’ordine territoriale competente.

Requisiti personali:

  • Essere cittadino italiano o di stato membro della CEE oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente e per motivi di famiglia;
  • Non essere sottoposto alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 (“Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”) che di seguito si riportano:
    1. Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza oppure obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale – art. 5 del D.Lgs. 159/2011
    2. Condanna con sentenza definitiva o confermata in appello per uno dei delitti consumati o tentati elencati nell’art. 51 comma 3-bis, del Codice di procedura penale

Sono soggette all’autorizzazione sanitaria  ai sensi dell’art. 193 del T.U.LL.SS. R.D. 27.7.1934 n. 1265 Testo Unico Leggi Sanitarie, e pertanto alla presentazione della domanda in bollo per:

  • L’avvio dell’attività
  • Il trasferimento di sede

Sono soggetti a S.C.I.A./ Comunicazione  per successivi presa d’atto e/o aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria:

  • le modifiche societarie (modifica del legale rappresentante, dei soci, dei componenti il C.d.A., della forma giuridica, della sede legale)
  • il subingresso
  • la modifica dei locali (ampliamento, riduzione, ridistribuzione spazi)
  • la modifica dell’attività (aggiunta specialità mediche)
  • la variazione del Direttore Sanitario
  • la sospensione dell’attività
  • la cessazione dell’attività.

Per gli ambulatori che intendono esercire in locali sotterranei o seminterrati è necessaria  l’autorizzazione in deroga ai sensi del D.M. 81/2008, rilasciata dall’A.S.L.- S.Pre.S.A.L. la quale rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati.

 

Contatti uffici comunali

Ufficio Sanità Pubblica 0131 515599  - Ufficio Pubblici Esercizi  0131 515469 / 515415

Indirizzo di posta elettronica certificata Suap: protocollo@pec.comune.alessandria.it
Indirizzo di posta elettronica certificata ASL AL: asl@pec.aslal.it

 

Contatti uffici ASL

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 0131 306256 / 306933

 

Tempistica

Domanda: finalizzata al rilascio di Autorizzazione – ai sensi dell’art. 193 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 – T.U.LL.SS. – che potrà essere rilasciata previo parere positivo della Commissione di Vigilanza dell’A.S.L.  AL di Alessandria. L’attività potrà essere iniziata solo al conseguimento dell’Autorizzazione.

S.C.I.A./Comunicazione: non ci sono tempi di attesa. E’ fatta salva la presa d’atto da parte dell’ASL per il successivo aggiornamento dell’autorizzazione.

 

Durata/Rinnovi

L’Autorizzazione è rilasciata senza limiti temporali sino a modifica delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio ovvero in caso di trasferimento dell’attività.

 

Oneri

  • Marca da bollo di valore vigente per la domanda
  • Marca da bollo di valore vigente per l’autorizzazione
  • Diritti sanitari secondo tariffario ASL AL
  • Diritti di istruttoria SUAP ,  secondo tariffario ai sensi della  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 137/287/566  del 18/12/2018,  corrispondenti all’importo di: € 50,00 da effettuarsi tramite:
    1. pagamento tramite PagoPa
    2. o, in alternativa Bonifico bancario: Banco BPM Spa –  Codice IBAN: IT54Q0503410408000000054245
 

Riferimenti normativi

  • Art. 193 R.D. 1265 del 27/07/1934
  • D.C.R. n. 616-3149/2000 – Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’Autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private
  • D.L. 19/06/1999, n. 229
  • D.Lgs. 30/12/1992, n. 502
  • D.P.R. 01/08/2011, n. 151 – Prevenzione incendi
  • D.C.R. n. 616-3149 del 22/02/2000
  • D.G.R. 26/07/2004, n. 73-13176
  • D.G.R. 01/08/2008, n. 98-9422
  • D.G.R.  22 marzo 2019, n. 31-8596
 

Enti coinvolti:

A.S.L.  AL  (Servizio Igiene e Sanità Pubblica) in Alessandria, Via Venezia n. 6 per il rilascio del parere igienico sanitario

 

Documenti da allegare alla richiesta di autorizzazione:

  • lettera di incarico al Direttore Sanitario con relativa nota di accettazione
  • elenco specialità mediche e nominativo del rispettivo specialista che le esercita e relativa accettazione incarico
  • certificati o autocertificazione dei titoli del Direttore Sanitario
  • certificato di iscrizione all’Ordine dei Medici del Direttore Sanitario (con data non anteriore ai sei mesi rispetto alla richiesta) e degli specialisti incaricati
  • Planimetria dei locali timbrata e firmata da tecnico autorizzato, con relativa descrizione delle destinazioni d'uso dei vani (vedi schema allegato)
  • Copia della certificazione di conformità degli impianti(ex Legge 46/90)(n.b. per gli impianti elettrici CEI 64.8/7)
  • Copia del modulo ARPA integrativo da allegare alla dichiarazione di conformità per la messa in servizio dell’ impianto elettrico in sostituzione degli allegati obbligatori
  • Elenco prestazioni
  • Elenco attrezzature con relative schede tecniche
  • Relazione tecnica riguardante le fasi della attività che prevedono procedure di disinfezione e sterilizzazione
  • Ricevuta attestante il pagamento dei Diritti Sanitari pari a Euro 78,00 fino a 100mq, da 101 mq fino a 300mq Euro 155,00, oltre i 300mq Euro 258,00 sul c.c.p. n. 12108155 S.I.S.P. ASL AL
  • Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti comunali di istruttoria (€ 50,00).