Home / Imprese - SUAP / Circoli privati
Per somministrazione all’interno di circoli privati si intende lo svolgimento diretto di attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali.
Le associazioni/circoli di cui all’art. 148 (già 111) comma 3 del TUIR aderiscono ad enti ed organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali devono essere riconosciute dal Ministero dell’Interno.
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande, non essendo primaria rispetto alle finalità ricreative o culturali delle associazioni, non è soggetta ai criteri regionali in materia di programmazione che regolano gli altri esercizi di somministrazione e non prevede il possesso del requisito professionale da parte del presidente o del delegato.
L’attività di somministrazione deve essere svolta nel rispetto delle norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di inquinamento acustico e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali (D.M. 564/92).
I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.
All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione ubicate all’interno ai sensi dell’articolo 4 del D.M. n. 564/1992
Per iniziare l’attività di somministrazione alimenti e bevande, dopo la costituzione del circolo/associazione occorre presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A. (ai sensi dell’art. 19 della L.241/90 e dell’art. 2 del D.P.R. 4/4/2011 n. 235) allegando:
Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere presentata all’ufficio Pubblici Esercizi copia del certificato di adesione o affiliazione all’Ente Nazionale per l’anno successivo.
I requisiti morali sono quelli previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. n. 773/1931 e dall’art. 71 commi 1,2,3,4,5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 (inesistenza di condanne penali per reati ostativi all’attività), e devono essere posseduti dal Presidente pro tempore.
Tramite il SUAP deve essere presentata all’ASL competente la Notifica sanitaria di inizio o variazione attività ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004, come previsto dalla D.G.R n. 16-4910 del 14/11/2012 e dalla D.D. n. 799 del 15/11/2012.
L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della S.C.I.A.
SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO – Ufficio Pubblici Esercizi
Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria
1° piano lato via San Giacomo della Vittoria
tel. 0131 515469
tel. 0131 515415
PEC: protocollo@pec.comune.alessandria.it