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Il contratto di locazione ad uso abitativo con finalità turistiche è un particolare contratto di locazione con durata limitata nel tempo (max 30 gg con lo stesso soggetto nell’anno solare), il cui scopo precipuo è quello di soddisfare esigenze abitative temporanee per l’unica finalità turistica, ovvero insorte in occasione di un viaggio o di un soggiorno per svago, villeggiatura, riposo o qualunque altra causa voluttuaria. È pertanto un contratto consensuale ad effetti obbligatori per mezzo del quale il locatore si obbliga a concedere al conduttore-turista, per un periodo limitato di tempo, un diritto personale di godimento su di un immobile per il fine di una vacanza, in cambio di un corrispettivo.
Le locazioni ad uso turistico non sono da considerarsi strutture turistico-ricettive ma affitti privati e, in quanto tali, afferiscono ad un ambito giuridico-normativo di competenza statale.
La locazione turistica è resa in unità abitative private fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, o in parti di esse con pari requisiti così come disposto dall’articolo 5, comma 2 della legge regionale 30 agosto 2017 n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).
L’alloggio deve pertanto essere funzionale e non è possibile affittare soltanto camere. La differenza tra locazione ad uso turistico e strutture ricettive è dato dall’offerta di servizi o meno. Per la locazione non è ovviamente possibile offrire servizi tipicamente alberghieri, quali la pulizia dei locali infrasettimanale, il cambio biancheria, la colazione o altri pasti. È unicamente possibile la fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno, mentre la pulizia dei locali deve essere effettuata ad ogni cambio di cliente e non durante la sua permanenza.
N.B. la legge 178 del 2020 all’articolo 1, comma 595, prevede ora che il regime fiscale agevolato per le locazioni brevi, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
OTTENERE CODICE CIR – REGIONE PIEMONTE
Dal 1° ottobre 2019 è accessibile online il servizio Locazioni Turistiche disponibile all’interno del portale della pubblica amministrazione www.sistemapiemonte.it ed integrato a Piemonte Dati Turismo, che permette ai locatori di immobili privati che intendono utilizzarli per finalità turistiche, di procedere alla comunicazione, così come stabilito dalla legge regionale n.13/17, attraverso il modello LT_2018 (Allegato H del r.r. 4/2018) compilabile sempre online, che verrà inviato direttamente al Comune e alla Provincia di competenza.
Tale comunicazione verrà restituita via e-mail (in versione pdf) al locatore completa di:
Il Comune riceverà al suo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) la comunicazione del locatore completa di CIR assegnato agli immobili.
Per maggiori informazioni sulle locazioni turistiche:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/offerta-ricettiva/locazioni-t...
Nota bene:
per problemi tecnici/operativi riguardanti l'utilizzo di Ross 1000 si prega di inviare un'email all'Help desk dell'Osservatorio turistico regionale:hd_datiturismo@visitpiemonte-dmo.org
PRECISAZIONI PER ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE
Si precisa che le strutture turistico-ricettive tradizionali, alberghiere ed extralberghiere, ivi compresi gli esercizi di bed and breakfast, di affittacamere, nonché le case e gli appartamenti per vacanze (CAV), richiedono, per l’avvio dell’attività, la trasmissione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) tramite il portale Impresainungiorno (si veda sezione dedicata) e sono assoggettate a precisi obblighi amministrativi, oltre all’erogazione dei servizi di offerta turistica e ricettivi. Le informazioni relative alle suddette strutture turistico-ricettive extralberghiere possono essere reperite sul sito istituzionale della Regione Piemonte Settore Turismo al link seguente: https://www.regione.piemonte.it/web/schede-informative?tema=121
ULTERIORI ADEMPIMENTI CONNESSI A TUTTE LE ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVE (comprese le Locazioni Turistiche)
Il portale Alloggiati Web è raggiungibile all'indirizzo https://alloggiatiweb.poliziadistato.it
Comunicare giornalmente gli ospiti ai sensi dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del decreto del Ministro dell’interno 7 gennaio 2013 – Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive (per info: collegarsi al sito della Questura di Alessandria)
Per le modalità con cui riscuotere e trasmettere l’imposta di soggiorno rivolgersi a ICA S.r.l con sede in Alessandria, Via San Giovanni Bosco n. 57
Mail: ica.alessandria@icatributi.it - Tel. 0131 261278
Per info: https://www.icatributi.it/servizi_online/dettaglio_comune-cat-alessandria_576.html
SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO - Ufficio Pubblici Esercizi
Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria 1° piano lato via San Giacomo della Vittoria
Tel. 0131 515469 / 515415
PEC: protocollo@pec.comune.alessandria.it