Home / Imprese - SUAP / Manifestazioni temporanee (Sagre, Fiere)
La preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee, svolte sia a fini di lucro che a fini sociali/benefici, rappresentano situazioni particolari con caratteristiche organizzative, strutturali e di attività non paragonabili alle attività svolte in sede fissa in modo permanente.
Ai sensi dell’art. 10 della L.R. 38/2006 sono definite “temporanee” tutte quelle manifestazioni quali sagre, feste campestri, fiere, feste popolari, manifestazioni religiose, tradizionali, culturali o eventi locali straordinari ecc., aperte al pubblico, in cui, per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi o politici o divulgativi ecc, in uno spazio o area o edificio pubblico o privato messo a disposizione, venga preparata /cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare, ivi comprese le bevande.
L’esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo e ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce ed è soggetto alle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza, ed alla sorvegli abilità dei locali.
Dal punto di vista igienico sanitario, il regolamento CE 852/2004 ha definito nell’allegato 2 i requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare, prevedendo un capitolo specifico , il III, riferito alle strutture mobili e/o temporanee. Tali attività sono regolamentate, per quanto non in contrasto con i principi introdotti dalla Conferenza Unificata il 4/5 e il 6/7/2017, dalla DGR n. 27-3145 del 19/12/2011, dalla DD n. 218 del 28/3/2012 e dalla DGR 19-7530 del 14/09/2018.
Le attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti effettuate durante le manifestazioni temporanee sono soggette alla trasmissione della seguente documentazione, che l’operatore del settore alimentare (OSA) deve inviare, almeno dieci giorni prima dell’inizio della manifestazione, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Alessandria all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.alessandria.it
Il SUAP provvede a trasmettere i documenti agli Enti competenti per gli aspetti amministrativi e sanitari.
Qualora l’attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande temporanea non abbia finalità imprenditoriali nel settore della preparazione/somministrazione degli alimenti (e quindi sia esercitata da parte di soggetti come associazioni di volontariato, pro loco ecc. a fini ricreativi, promozionali, sociali, benefici, ecc.), l’operatore può trasmettere la SCIA unica, senza il tramite del SUAP, inviando direttamente, con pec, la documentazione indicata ai punti a) b) c) d):
La documentazione può essere sottoscritta con firma digitale, oppure con firma autografa corredata da documento di identità e trasmessa con posta elettronica certificata.
Se l’operatore non è in possesso di posta certificata, l’inoltro delle pratiche può avvenire tramite un consulente autorizzato che dovrà sottoscrivere e allegare procura di conferimento incarico.
Inoltre, per mettere a disposizione dell’ASL le informazioni riguardanti la manifestazione, necessarie al fine del controllo ufficiale previsto dal Reg. (CE) n. 882/2004, tutti gli operatori del settore alimentare soggetti alla trasmissione della SCIA e della Notifica sanitaria devono trasmettere via pec, direttamente all’ASL AL, senza il tramite del SUAP, almeno dieci giorni prima dell’inizio della manifestazione, i dati contenuti nei seguenti moduli :
Sono escluse dall’obbligo di notifica sanitaria:
Le imprese già autorizzate che effettuano vendita e/o somministrazione di alimenti in forma ambulante dovranno presentare la notifica, con pagamento del corrispondente diritto sanitario, nel caso in cui svolgano attività diverse da quelle oggetto della registrazione di cui già dispongono (esempio: la registrazione sanitaria di sola vendita di pesci o polli in forma ambulante non autorizza alla cottura durante manifestazioni temporanee che dovrà essere invece segnalata specificatamente).
Per maggiori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare:
La mancata presentazione della notifica sanitaria ex art 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività delle attività temporanee è soggetta alle sanzioni previste dalle normative di riferimento (art. 6 comma 3 del D.Lgs. 193/07 – art. 21 L.r. 38/2006).
Tutta la modulistica sopra citata (compresa quella di esclusiva competenza ASL) è consultabile e scaricabile alla sezione “MODULISTICA”
SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO - Ufficio Pubblici Esercizi
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