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Ufficio competente: Ufficio Contravvenzioni
Indirizzo: Via Lanza, 29 - 15121 Alessandria
Orario al pubblico: martedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 - sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Telefono: 0131 515607 - 0131 515608
Fax: 0131 443220
Numero Verde: 800 619694
PAGAMENTO DELLA CONTRAVVENZIONE
Il pagamento della contravvenzione si differenzia a seconda che sia avvenuta o meno la notifica della stessa all'interessato. Per notifica si intende il ricevimento del verbale di violazione:
In entrambi i casi il pagamento dell'importo della multa, maggiorato delle spese di notifica se a mezzo posta, potrà essere effettuato ENTRO 60 GIORNI in misura ridotta ovvero con un importo pari al minimo della pena edittale, direttamente al Comando della Polizia Municipale di Alessandria, via Lanza, 29, o con le modalità indicate sul verbale. Se il contravventore non era presente al momento dell'accertamento della violazione, può pagare entro 5 GIORNI o con versamento sul c/c allegato al verbale o direttamente al Comando di Polizia Municipale di Alessandria, via Lanza, 29.
CONTRAVVENZIONE NON PAGATA
Le contravvenzioni non pagate diventano titolo esecutivo e sono iscritte a ruolo. Nel periodo che va dallo scadere del 60° giorno (termine ultimo del pagamento in misura ridotta), all'iscrizione a riscossione coattiva è ancora possibile pagare la contravvenzione presso il Comando di Polizia Municipale, ma in questo caso l'importo raddoppia ed è maggiorato delle spese del procedimento (spese di notifiche ecc.).
PAGAMENTO DILAZIONATO
E' possibile richiedere la rateazione dei verbali di importo singolo superiore ai 200 Euro, entro 30 giorni dalla notifica, se ricorrono particolari condizioni di reddito (inferiore ai 10.628,16 Euro/annui). Occorre rivolgersi all'Ufficio Contravvenzioni.
E' inoltre possibile effettuare il pagamento dilazionato delle contravvenzioni quando non si hanno possibilità di pagare per difficoltà finanziarie, quando è già stato emesso il provvedimento di riscossione coattiva.
Occorre fare specifica richiesta all'Ufficio Recupero tributario, Piazza Giovanni XXIII, 6.
CONTRAVVENZIONE AD UN VEICOLO RUBATO O VENDUTO
Non appena pervenuta la notifica della contravvenzione, il cittadino deve produrre al Comando di Polizia Municipale, anche a mezzo posta, i seguenti documenti:- fotocopia dell'atto di vendita o della denuncia di furto (e dell'eventuale verbale di rinvenimento);- verbale notificato. Se il caso risulta complesso e di non immediata risoluzione conviene presentare ricorso al Prefetto. (vedi di seguito).
RICORSO AL PREFETTO
Nel caso in cui si ritiene la contravvenzione non giusta o non corretta a causa di irregolarità di formulazione si può presentare ricorso al Prefetto del luogo dove è stata commessa la violazione entro 60 giorni che decorrono dalla data della notifica del verbale (contestazione o ricevuta a mezzo posta). Il ricorso va indirizzato al Prefetto, tramite il Comando della Polizia Municipale a cui appartiene l'agente accertatore, consegnandolo a mano o a mezzo raccomandata r.r; formulato in carta semplice, allegando copia del verbale della multa, spiegando e comprovando i motivi del ricorso. Il Comando provvede alla trasmissione degli atti al Prefetto che decide con ordinanza entro e non olre 210 giorni di archiviare gli atti o di ingiungere il pagamento con ordinanza, che in questo caso non può più avvenire in misura ridotta. Il mancato accoglimento del ricorso da parte del Prefetto comporta l'applicazione della sanzione in misura non inferiore al doppio del minimo e cioè pari al doppio dell'importo del verbale, oltre le spese del procedimento. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle eventuali spese. Il ricorso non è possibile se la multa è pagata nei termini previsti in misura ridotta.
RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Nel caso venga presentato ricorso al Prefetto e questo sia respinto, contro l'ordinanza ingiunzione emessa, coloro che vi abbiano interesse possono preporre opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, o di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero, davanti al Giudice di Pace. Esclusivamente per quanto riguarda le infrazioni a norme contenute nel Codice della Strada, il ricorso al Giudice di Pace può essere proposto anche avverso il verbale di accertamento entro 30 giorni dalla notifica.