Home / Tutti gli Argomenti / Polizia Municipale, Viabilità e Trasporti / Struttura organizzativa / Ufficio Contravvenzioni / Ricorso contro le sanzioni
Ufficio competente: Servizio Coordinamento: Ufficio Contravvenzioni
Indirizzo: Via Lanza, 29 - 15121 Alessandria
Orario al pubblico: martedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 - sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Telefono: 0131 515607 - 0131 515608
Fax: 0131 515635
Numero Verde: 800 619694
E-Mail: ufficio.contravvenzioni@comune.alessandria.it
COSA FA L'UFFICIO
Si occupa, principalmente, del procedimento amministrativo relativo alle sanzioni e ai ricorsi contro le stesse. Fornisce informazioni sull'iter delle contravvenzioni, avvia la riscossione coattiva e si occupa della gestione banca dati relativa alle infrazioni.
È ivi ubicato lo Sportello per il Pagamento delle infrazioni.
DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA
È possibile depositare ricorsi e richiedere informazioni presso la Cassa dell'Ufficio.
CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA
Solo il destinatario della sanzione.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Ricorso contro il verbale di accertamento/contestazione.
SCADENZA
MODALITÁ E TEMPI DI RISPOSTA
Per il solo ricorso al Prefetto: 180 giorni.
RIFERIMENTI NORMATIVI
IN EVIDENZA
RICORSO AL PREFETTO
Nel caso in cui il cittadino ritenesse la sanzione non giusta o non corretta a causa di irregolarità di formulazione, potrà presentare ricorso al prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, comprovandone i motivi e allegando copia del verbale.
Il ricorso - in carta semplice - dovrà essere indirizzato al Prefetto direttamente o tramite il Comando di Polizia Municipale di appartenenza dell'agente accertatore, entro 60 giorni a decorrere dalla data della notifica del verbale, dalla contestazione, dalla ricezione a mezzo posta o tramite notifica.
Il ricorso può essere presentato con consegna a mano o a mezzo raccomandata R/R ricordandosi di allegare, in ogni caso, la copia del verbale.
Il Comando provvederà a trasmettere gli atti ricevuti al Prefetto il quale deciderà con ordinanza entro e non oltre 210 giorni.
L'ordinanza potrà essere di:
Il mancato accoglimento del ricorso da parte del Prefetto comporta l'applicazione della sanzione in misura non inferiore al doppio del minimo e cioè pari al doppio dell'importo del verbale più le spese procedimentali.
Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinanza/ingiunzione di pagamento che costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle eventuali spese.
Il ricorso non è ammissibile se la sanzione è pagata, nei termini previsti, in misura ridotta.
RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Nel caso in cui fosse presentato ricorso al prefetto e lo stesso venisse respinto, chiunque vi abbia interesse potrà, contro l'ordinanza di ingiunzione, proporre opposizione al Giudice di Pace, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
Il ricorso al Giudice di Pace - per le sole infrazioni a norme del Codice della Strada - può essere proposto, entro 30 giorni dalla notifica, anche avverso il verbale di accertamento.