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Settore: Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Legalità e Trasparenza
Direttore: Dott. Antonello Paolo Zaccone
Servizio: Tutela dell’Ambiente
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Valentina Frisone
Indirizzo: Palazzo Comunale, Piazza della Libertà n. 1 – interno cortile, lato sinistro, primo piano
Orario al pubblico: giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 o su appuntamento
E-mail: tutela.ambiente2401@comune.alessandria.it
Riferimento: Anna Forcherio
Telefono: 0131 515338
COSA FA L'UFFICIO
Riceve la valutazione previsionale di impatto acustico predisposta dal responsabile delle attività produttive di beni e/o servizi soggette, in base alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, alla presentazione del documento citato. La documentazione presentata viene inviata all'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.) per la redazione del parere tecnico di competenza. Il Servizio Tutela dell’Ambiente in base all'esito del parere dell'A.R.P.A. può chiedere al responsabile dell'attività di presentare integrazioni o imporre al medesimo di eseguire gli interventi ritenuti necessari per ridurre l'intensità del rumore prodotto dai macchinari impiegati. Ad attività avviata e a pieno regime, l'interessato dovrà inviare al Servizio Tutela dell’Ambiente una misurazione fonometrica attestante il rispetto dei valori limite di rumorosità.
DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA
La documentazione deve essere indirizzata a: Comune di Alessandria, Piazza della Libertà n. 1, 15121 Alessandria, tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.alessandria.it.
La documentazione deve essere redatta da un tecnico esperto in acustica ambientale ed abilitato dalla Regione, secondo le linee guida emanate dalla Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9-11616 del 02/02/2004.
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Sono tenuti a presentare la valutazione citata:
Laddove in luogo della domanda di rilascio di provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio d'attività, od altro atto equivalente, la documentazione è prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.
Le attività ricomprese nell’Allegato B del D.P.R. 227/2011 sono escluse dall'obbligo di presentare la valutazione previsionale di impatto acustico prevista dall’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, poiché considerate a bassa rumorosità (scarica ELENCO ALLEGATO B)
MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA
Il Servizio Tutela dell’Ambiente, entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico all'Ufficio Protocollo del Comune, trasmette il documento stesso all'A.R.P.A. per la redazione del parere tecnico di competenza. In base all'esito del parere dell'A.R.P.A. l'ufficio può richiedere ulteriori precisazioni e/o integrazioni ed eventualmente l'esecuzione di opere di mitigazione della rumorosità prodotta dei macchinari, attrezzature o impianti impiegati. Ad attività avviata e a pieno regime, l'interessato dovrà inviare al Servizio Tutela dell’Ambiente una misurazione fonometrica attestante il rispetto dei valori limite di rumorosità. Al termine della procedura, la cui conclusione dipende dai tempi di risposta dell'A.R.P.A., l'ufficio rilascia all'interessato il nulla-osta all'esercizio dell'attività.
RIFERIMENTI NORMATIVI