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Settore: Settore III Politiche di Sviluppo e Innovazione, Sport e Tempo Libero
Dirigente: Ing. Galandra Luca
Ufficio competente: Ufficio Anagrafe
Indirizzo: Palazzo Comunale, lato sinistro, primo piano, sportelli anagrafici
Orario al pubblico : con appuntamento mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Numero Verde: 800755464
E-mail: cambioabitazione@comune.alessandria.it; anagrafe@comune.alessandria.it; marcella.molinari@comune.alessandria.it
PEC: protocollo@pec.comune.alessandria.it
Riceve le dichiarazioni di due persone maggiorenni, coabitanti e libere di stato che decidono di costituire una convivenza di fatto.
La richiesta deve essere presentata dagli interessati attraverso la compilazione di un apposito modulo con le seguenti modalità:
Devono essere obbligatoriamente presentati o allegati alla dichiarazione , per ciascun convivente di fatto:
Entro due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione la stessa verrà registrata, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione o ricezione.
L’Ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti, coabitazione e stato libero, nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, trascorsi i quali, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, la convivenza di fatto si intende confermata (silenzio-assenso).
Dalla “convivenza di fatto” la legge fa discendere alcuni diritti che esulano dalla sfera patrimoniale; se invece si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti patrimoniali si può stipulare un apposito “contratto di convivenza” dal notaio o dall’avvocato che provvederà anche a farlo registrare in Anagrafe. Con questo contratto i conviventi potranno anche scegliere il regime della comunione dei beni, analogo al matrimonio.
Per “concludere” la convivenza di fatto basterà compilare un apposito modulo per la cessazione della convivenza di fatto e farlo pervenire in anagrafe con la copia di un documento di identità.
La convivenza di fatto cessa anche automaticamente a seguito del cambio di residenza effettuato da soltanto uno dei due conviventi.
Si faccia attenzione al fatto che questa dichiarazione conclude la convivenza, ma non risolve il contratto di convivenza eventualmente stipulato dal notaio o dall’avvocato. Per risolvere il quale è necessario un altro atto notarile o dell’avvocato. In altre parole la conclusione anagrafica della convivenza non “conclude” automaticamente gli effetti del contratto.
legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà)