Annotazioni su atti di Stato Civile
Settore: Settore III Politiche di Sviluppo e Innovazione, Sport e Tempo Libero
Dirigente: Ing. Galandra Luca
Ufficio competente: Ufficio Trascrizioni/Annotazioni
Indirizzo: Palazzo Comunale, lato sinistro, secondo piano
Telefono: 0131 515206
E-mail: statocivile@comune.alessandria.it
Orario apertura al pubblico e modalità di erogazione del Servizio: su appuntamento
COSA FA L’UFFICIO
L’Ufficio, di volta in volta, competente annota nei propri registri i provvedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi allo Stato Civile di una persona, al fine di renderli efficaci ed opponibili ai terzi. In particolare, l’Ufficio annota, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o dell’Autorità Amministrativa o di altro soggetto titolato:
- i provvedimenti in materia di adozione/affiliazione, inabili-tazione/interdizione/amministrazione di sostegno;
- il matrimonio e il decesso;
- le sentenze o i provvedimenti in materia di matrimonio, di assenza/morte presunta;
- gli atti e i provvedimenti in materia di cittadinanza;
- gli atti di riconoscimento di figlio nato fuori da matrimonio e le sentenze che pronunciano la nullità/l’annullamen-to dell’atto di riconoscimento;
- le sentenze che disconoscono il figlio concepito durante il matrimonio;
- i provvedimenti in materia di cambiamento/aggiunta di co-gnome/nome e di diritto all’uso di uno pseudonimo;
- le convenzioni matrimoniali e relative modificazioni;
- le convenzioni di negoziazione assistita da avvocati per accordi di separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione/divorzio già trascritte;
- le dichiarazioni di accordo concluse e confermate innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile in materia di separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione/divorzio;
- i provvedimenti di rettificazione di atti di Stato Civile già iscritti/trascritti nei registri dell’Ufficio.
DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA
L’Autorità Giurisdizionale, l’Autorità Amministrativa o il soggetto titolato spedisce direttamente all’Ufficio competente tutta la documentazione necessaria all’annotazione nei registri di Stato Civile.
Per qualsiasi tipo di provvedimento o atto, di cui l’interessato voglia chiedere direttamente l’annotazione nei registri di Stato Civile, occorre invece fissare un appuntamento con l’Ufficio competente.
CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA
L’annotazione del provvedimento o dell’atto può essere richiesta all’Ufficio:
- direttamente dall’Autorità competente (Autorità Giudiziaria, Autorità Consolare, Ministero dell’Interno, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo) che spedisce tutta la documentazione necessaria;
- direttamente da un soggetto titolato (altro Comune, notaio) che spedisce tutta la documentazione necessaria;
- direttamente dall’interessato che deve consegnare tutta la documentazione necessaria.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Solo nel caso di richiesta diretta dell’interessato di annotazio-ne di provvedimento o atto, occorre presentare:
- un documento di identità in corso di validità;
- il provvedimento o l’atto da annotare.
MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA
L’Ufficio competente riceve la richiesta e valuta la documentazione trasmessa o consegnata. L’istruttoria spesso richiede diversi contatti con le Autorità che hanno emesso gli atti o con l’interessato stesso, procrastinando i tempi di registrazione dell’annotazione.
L’Ufficio competente, solo in presenza delle condizioni necessarie, annota il provvedimento o l’atto, rilasciando i relativi estratti/certificati ed emettendo le connesse comunicazioni di sua competenza ai sensi della normativa vigente.
COSTO PER IL CITTADINO
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile)
- D.M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici)
- Legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile)
- Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell’Interno attinenti ed esplicative