Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, ossa e resti mortali inconsunti
Settore: Settore III Politiche di Sviluppo e Innovazione, Sport e Tempo Libero
Dirigente: Ing. Galandra Luca
Ufficio competente: Ufficio Funebre
Indirizzo: Palazzo Comunale, lato sinistro, secondo piano
Telefono: 0131 515276
Fax: 0131 515243
E-mail: ufficio.funebre@comune.alessandria.it
Orario apertura al pubblico e modalità di erogazione del Servizio: immediata senza necessità di appuntamento dal lunedì al sabato 8.30 - 12.45
COSA FA L’UFFICIO
L’Ufficio autorizza la cremazione dei cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune ovvero di resti ossei/mortali di persone inumate/tumulate nel territorio del Comune.
DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA
L’autorizzazione alla cremazione è concessa dall’Ufficio nel rispetto della volontà del defunto espressa nelle seguenti modalità:
- disposizione testamentaria del defunto;
- iscrizione del defunto ad un’associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati (l’iscrizione deve essere debitamente certificata dal rappresentante legale dell’associazione);
- in mancanza della volontà espressa in vita dal defunto in una delle forme di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata presso l’Ufficio Funebre, dal coniuge o parente del defunto individuato ai sensi degli articoli 74-77 del Codice Civile;
- per le persone interdette o minori la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA
Possono presentare la richiesta di autorizzazione alla cremazione:
- il coniuge o parente del defunto individuato ai sensi degli articoli 74-77 del Codice Civile;
- il legale rappresentante per le persone interdette o minori.
Tale richiesta può essere resa dagli aventi titolo presso l’Impresa che si occuperà del servizio, allegando copia del documento di identità.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- L’istanza va corredata di marca da bollo da €uro 16,00.
- Documento nel quale sia espressa la volontà del defunto alla cremazione. Tale documento può consistere in:
- disposizione testamentaria (testamento in forma olografa o reso e depositato presso un notaio);
- atto scritto dal quale risulti la volontà del coniuge o parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, che in assenza di volontà contraria del defunto, intende dar corso alla cremazione del cadavere;
- dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera e datata, sottoscritta di proprio pugno (o confermata da due testimoni, in caso di incapacità del defunto a scrivere)dall’iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente della associazione mediante l’attestazione del mantenimento dell’adesione alla stessa fino all’ultimo istante di vita dell’associato.
- Certificato in carta libera, redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata del funzionario incaricato o dal suo delegato, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte violenta o sospetta tale, dovrà essere acquisito anche il nulla-osta alla cremazione dell’Autorità Giudiziaria. Tale certificato deve contenere la dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari o degli altri soggetti obbligati.
- Una marca da bollo da €uro 16,00 da apporre sull’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio.
SCADENZA
MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA
Non appena in possesso di tutta la documentazione necessaria e verificati i requisiti di cui sopra, l’Ufficio Funebre rilascia immediatamente l’autorizzazione alla cremazione previa presentazione di marca da bollo da €uro 16,00.
COSTO PER IL CITTADINO
Per la domanda e la conseguente autorizzazione occorre presentarsi con due marche da bollo da €uro 16,00 ciascuna.
AGEVOLAZIONI
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria)
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile)
- D.M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici)
- Legge Regione Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)
- Regolamento Comunale per la cremazione, la conservazione, l’affidamento e la dispersione delle ceneri
- Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell’Interno attinenti ed esplicative
- Convenzioni internazionali in materia
IN EVIDENZA
Le ceneri, secondo la normativa vigente, potranno essere tumulate, disperse o affidate. In questi ultimi due casi le richieste dovranno essere effettuate esclusivamente presso l’Ufficio Funebre, qualora dispersione o affidamento avvengano nell’ambito del territorio comunale.
Per i cittadini stranieri, il nulla-osta alla cremazione è rilasciato dalle Autorità straniere competenti, in base alle norme dello Stato d’appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste dal diritto internazionale privato. Sulla base di tale nulla-osta l’Ufficio Funebre rilascia l’autorizzazione.
La cremazione dei resti mortali ed ossa inconsunti, rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni, è autorizzata dall’Ufficio Funebre su richiesta degli aventi titolo o d’ufficio, previo assenso degli aventi titolo. In tali casi non è necessario il certificato dell’Autorità Sanitaria o il nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria, ma non sono ammesse dispersione o affidamento delle ceneri, bensì solamente una nuova tumulazione o inumazione.
ALLEGATI