Pubblicazioni di matrimonio
Settore: Settore III Politiche di Sviluppo e Innovazione, Sport e Tempo Libero
Dirigente: Ing. Galandra Luca
Ufficio competente: Ufficio Pubblicazioni di Matrimonio
Indirizzo: Palazzo Comunale, lato sinistro, secondo piano
Telefono: 0131 515427 – 0131 515177
E-mail: matrimoniunioni@comune.alessandria.it
Orario apertura al pubblico e modalità di erogazione del Servizio: l'ufficio riceve solo su appuntamento, il martedì mattina è giorno di celebrazione di matrimoni/unioni civili.
COSA FA L’UFFICIO
Attraverso le pubblicazioni di matrimonio l’Ufficio:
- accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio;
- realizza una forma di pubblicità-notizia con cui rende nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte degli sposi, affinché chiunque ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possono impedire la celebrazione del matrimonio possa opporsi alla pubblicazione stessa.
DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA
Sia nel caso di celebrazione di matrimonio civile che di matrimonio religioso (cattolico/acattolico), gli sposi o uno solo di loro o una persona incaricata dagli stessi (attraverso una semplice scrittura privata non autenticata) devono presentare richiesta, con congruo anticipo (almeno 3 mesi prima) rispetto alla data del matrimonio, all’Ufficio Pubblicazioni per l’avvio del procedimento.
La richiesta, corredata di tutti gli allegati in essa elencati, può essere:
- presentata direttamente all’Ufficio;
- spedita all’Ufficio:
- per posta a “Comune di Alessandria – Settore Sistemi informativi ed e-government – Servizio Stato Civile – Ufficio Pubblicazioni di Matrimonio – Comune di Alessandria – Piazza della Libertà n. 1 – 15121 Alessandria (AL)”;
- per mail a StatoCivile@comune.alessandria.it
Le pubblicazioni si richiedono all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza degli sposi. Se gli sposi non risiedono nello stesso Comune, l’Ufficiale dello Stato Civile interpellato provvede a farne richiesta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza dell’altro nubendo.
CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA
Sia in caso di celebrazione di matrimonio civile che di matrimonio religioso (cattolico/acattolico) possono chiedere le pubblicazioni di matrimonio persone:
- maggiorenni (solo eccezionalmente possono presentarsi persone di età compresa tra 16 e 18 anni, sempre che siano state preventivamente autorizzate dal Tribunale per i Minorenni);
- non interdette per infermità di mente;
- non vincolate da precedente matrimonio. In caso di divorzio o vedovanza il nubendo interessato deve accertarsi che il suo stato civile sia già stato aggiornato dagli Uffici Demografici;
- non legate tra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione o affiliazione (entro i limiti previsti dall’articolo 87 del Codice Civile);
- non condannate per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell’altro sposo;
- per la sola sposa: libera dal precedente matrimonio da almeno 300 giorni.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
I documenti che le parti debbono necessariamente produrre sono:
- documento di identità dello/a sposo/a in corso di validità;
- codice fiscale se il matrimonio viene celebrato nel Comune di Alessandria;
- marca da bollo (vedi “Costo per il cittadino”);
- qualora gli sposi non possano presentarsi personalmente, procura e documento di identità del procuratore;
- se viene scelto il rito religioso, la richiesta del parroco o la dichiarazione del ministro di culto acattolico e il relativo decreto di nomina (ad eccezione dei ministri di culti acattolici che hanno stipulato intese con lo Stato italiano).
- in caso di sposo/a minore, di età compresa tra 16 e 18 anni, copia del decreto del Tribunale per i Minorenni di ammissione al matrimonio;
- in caso di sussistenza di un impedimento derogabile (vincolo di parentela/affinità; per la sola sposa, vedovanza da meno di trecento giorni), autorizzazione del Tribunale;
- in caso di donna divorziata o con matrimonio dichiarato nullo da meno di trecento giorni, sentenza da cui risulti che il divorzio è stato pronunciato in base all’articolo 3, n. 2, lettere b) ed f) della Legge 01.12.1970 n. 898 ovvero autorizzazione del Tribunale;
- nel caso di sposo/a cittadino/a straniero/a che vuole contrarre matrimonio in Italia:
- il nulla osta (ex articolo 116 del Codice Civile) rilasciato dalla competente autorità del proprio Paese e legalizzato dalla Prefettura-U.T.G., nel quale venga indicato che, in base al proprio ordinamento giuridico, non vi sono ostacoli al matrimonio, salvo casi particolari che devono essere valutati direttamente dall’Ufficiale dello Stato Civile;
- per lo sposo/a cittadino/a straniero/a, che non conosce la lingua italiana, è necessaria l’assistenza di un interprete, maggiorenne e munito di un documento di identità in corso di validità.
- Tutte le altre dichiarazioni degli interessati andranno accertate dall’Ufficiale dello Stato Civile, compresa l’ipotesi in cui fosse stato contratto un precedente vincolo successivamente sciolto o annullato.
SCADENZA
È consigliabile avviare il procedimento tra 3 (tre) e 6 (sei) mesi prima della data prevista di celebrazione del matrimonio.
MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA
L’Ufficio procede in tre fasi:
- inizio della pratica: almeno uno sposo contatta personalmente l’Ufficiale dello Stato Civile per ottenere informazioni e avviare il procedimento; l’Ufficiale dello Stato Civile provvede quindi ad accertare i dati degli sposi al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria per poter procedere alle pubblicazioni;
- pubblicazioni di matrimonio: acquisita la documentazione necessaria, l’Ufficiale dello Stato Civile procede, previo appuntamento e alla presenza di entrambi gli sposi, alla lettura e alla firma dell’apposito verbale;
- affissione all’Albo Pretorio delle pubblicazioni di matrimonio: l’Ufficiale dello Stato Civile affigge l’atto di pubblicazione on-line per 8 giorni + 3 giorni (per le eventuali opposizioni, salvo termini più brevi autorizzati dal Tribunale). Dal giorno immediatamente successivo il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni; la celebrazione potrà avvenire in qualsiasi Comune Italiano.
L’Ufficiale dello Stato Civile rilascia agli sposi:
- nel caso di matrimonio religioso: il certificato di eseguite pubblicazioni da consegnare al Parroco (in caso di matrimonio celebrato con rito cattolico) o l’autorizzazione al matrimonio da consegnare al Ministro di Culto (in caso di matrimonio celebrato con altri riti acattolici);
- nel caso di matrimonio con rito civile da celebrarsi in altro Comune italiano, l’atto di “delega” a favore del Sindaco del Comune prescelto.
COSTO PER IL CITTADINO
Per le pubblicazioni di matrimonio occorre presentarsi con:
- una marca da bollo da €uro 16,00 nel caso i nubendi siano entrambi residenti in Alessandria;
- due marche da bollo da €uro 16,00 nel caso in cui uno dei due nubendi sia residente in un altro Comune.
Per l’eventuale richiesta di celebrazione di matrimonio civile in un Comune diverso dal Comune di pubblicazione, occorre un’ulteriore marca da bollo da €uro 16,00.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Artt. 84 e segg. e art. 116 del Codice Civile
- Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile)
- D.M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici)
- Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell’Interno attinenti ed esplicative
IN EVIDENZA
Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie per i cittadini italiani o stranieri che celebrano il matrimonio in Italia, mentre non lo sono per i cittadini italiani che celebrano il matrimonio all’estero (salvo che le pubblicazioni siano richieste dalle Autorità del Paese straniero di celebrazione del matrimonio).
I documenti rilasciati dalle Autorità appartenenti a Paesi stranieri devono essere legalizzati:
- se rilasciati all’estero, presso l’Autorità Consolare Italiana;
- se rilasciati dalle Autorità Consolari straniere in Italia, presso la Prefettura-U.T.G.
Specifici accordi internazionali prevedono l’esenzione dalla legalizzazione per taluni Paesi.
Si consiglia, inoltre, di controllare sempre che le generalità indicate sulla documentazione presentata all’Ufficio coincidano con quelle presenti sul passaporto.
Se uno o entrambi i nubendi hanno in corso un procedimento di cambio di residenza o intendono avviarlo, devono tempestivamente avvisare l’Ufficio.
Considerata la particolarità e complessità dei relativi procedimenti, si consiglia di contattare sempre preventivamente (per telefono o via e-mail) l’Ufficiale dello Stato Civile addetto alle pubblicazioni di matrimonio, che valuta in base alla situazione specifica e in relazione alla cittadinanza del/la sposo/a.