Separazioni e Divorzi

Settore: Settore III Politiche di Sviluppo e Innovazione, Sport e Tempo Libero
Dirigente: Ing. Galandra Luca

Ufficio competente: Punto informativo Separazione - Divorzi
Indirizzo: Palazzo Comunale, lato sinistro, secondo piano
Telefono: 0131 515217 - 0131 515331
E-mail: giancarlo.streppi@comune.alessandria.it
Orario apertura al pubblico e modalità di erogazione del Servizio: su appuntamento venerdì 8.30 - 12.45

 

COSA FA L’UFFICIO

L’Ufficiale dello Stato Civile riceve:

  • convenzioni di negoziazione assistita da avvocati per accordi di separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione/divorzio da trascrivere nel registro dei matrimoni del Comune di Alessandria;
  • dichiarazioni di accordo consensuale tra coniugi per separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione/divorzio, qualora ricorrano le condizioni di legge;
  • conferme di dichiarazioni di accordo consensuale tra coniugi per separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione/divorzio.

DOVE E COME PRESENTARE LA RICHIESTA

Gli avvocati dei coniugi che si sono avvalsi dell’istituto della convenzione di negoziazione assistita trasmettono, entro i termini di legge, le convenzioni perfezionate e complete del nulla osta/dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica/Tribunale competente, per la trascrizione nei registri di Stato Civile.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge, i coniugi che possono e desiderano avvalersi dell’Ufficiale dello Stato Civile devono compilare specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da firmare e consegnare all’Ufficiale dello Stato Civile addetto.

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA

  • Gli avvocati dei coniugi che hanno sottoscritto l’accordo contenuto nella convenzione di negoziazione assistita da trascrivere;
  • Direttamente i coniugi che, ricorrendo le condizioni di legge, possono e desiderano avvalersi dell’Ufficiale dello Stato Civile per sottoscrivere un accordo di separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione/divorzio.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Solo nel caso di richiesta diretta all’Ufficiale dello Stato Civile da parte dei coniugi interessati occorre presentare:

  • un documento di identità di ciascun coniuge in corso di validità;
  • eventuali altri atti da individuare all’atto del ritiro della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare.

SCADENZA

  • Per gli avvocati: entro 10 (dieci) giorni da quando le convenzioni di negoziazione assistita da trascrivere risultano perfezionate e complete;
  • Per i coniugi che si rivolgono direttamente all’Ufficiale dello Stato Civile: nessuna scadenza per la dichiarazione di accordo (1a fase), mentre per la conferma della stessa (2a fase) la scadenza è il giorno fissato dall’Ufficiale dello Stato Civile non prima del decorso di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione.

MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA

L’Ufficiale dello Stato Civile riceve:
le convenzioni di negoziazione assistita da trascrivere e verifica che le stesse siano perfezionate e complete, prima di procedere alla trascrizione;
specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e relativa documentazione direttamente dai coniugi, effettua tutte le verifiche necessarie, successivamente, sempre che non sussistano condizioni ostative, invita i coniugi a comparire di fronte a lui per ricevere la loro dichiarazione di accordo (1a fase) e, non prima del decorso di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione, fissa il giorno per la sottoscrizione della conferma dell’accordo medesimo (2a fase).

L’Ufficiale dello Stato Civile effettua le annotazioni e le comunicazioni connesse e conseguenti ai sensi della normativa vigente.

COSTO PER IL CITTADINO

  • Per trascrizioni di convenzioni di negoziazione assistita da avvocati: nessun costo.
  • Per dichiarazioni di accordo (1a fase) innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile: diritto fisso pari a €uro 16,00 da versare secondo una delle seguenti modalità:
    1. direttamente alla Cassa Economale presso il Palazzo Comunale,
    2. mediante specifico bollettino in c/c postale con causale prestampata “diritto fisso per accordi di separazione/divorzio”,
    3. bonifico intestato a “Comune di Alessandria – Servizio di Tesoreria, codice IBAN: IT72Z0558410400000000054245”, specificando come causale “diritto fisso per accordi di separazione/divorzio”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato)
  • D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile)
  • D.M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici)
  • Legge 10 novembre 2014, n. 162 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile)
  • Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell’Interno attinenti ed esplicative

IN EVIDENZA

Il mancato rispetto dei termini di legge da parte di avvocati, per la trasmissione di convenzioni di negoziazione assistita contenenti accordi di separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione/divorzio da trascrivere nei registri di Stato Civile, comporta l’applicazione di sanzioni da un minimo di 2.000,00 €uro ad un massimo di 10.000,00 €uro, seguendo i criteri disciplinati con deliberazione C.C. n. 158 del 23.12.2014.
I presupposti temporali, normativamente stabiliti dalla Legge 898/1970 e s.m.i., per poter ottenere il divorzio sono: 1 (uno) anno ininterrotto in caso di separazione giudiziale; 6 (sei) mesi ininterrotti in caso di separazione consensuale.
Nel caso dimancata comparizione dei coniugi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per la conferma della dichiarazione di accordo già sottoscritta nella prima fase tutta la procedura decade. I coniugi devono riavviare il procedimento ex novo, senza possibilità di rimborso del diritto fisso già versato.