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Settore: Settore III Politiche di Sviluppo e Innovazione, Sport e Tempo Libero
Dirigente: Ing. Galandra Luca
Ufficio competente: Punto informativo Separazione - Divorzi
Indirizzo: Palazzo Comunale, lato sinistro, secondo piano
Telefono: 0131 515217 - 0131 515331
E-mail: giancarlo.streppi@comune.alessandria.it
Orario apertura al pubblico e modalità di erogazione del Servizio: su appuntamento venerdì 8.30 - 12.45
L’Ufficiale dello Stato Civile riceve:
Gli avvocati dei coniugi che si sono avvalsi dell’istituto della convenzione di negoziazione assistita trasmettono, entro i termini di legge, le convenzioni perfezionate e complete del nulla osta/dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica/Tribunale competente, per la trascrizione nei registri di Stato Civile.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge, i coniugi che possono e desiderano avvalersi dell’Ufficiale dello Stato Civile devono compilare specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da firmare e consegnare all’Ufficiale dello Stato Civile addetto.
Solo nel caso di richiesta diretta all’Ufficiale dello Stato Civile da parte dei coniugi interessati occorre presentare:
L’Ufficiale dello Stato Civile riceve:
le convenzioni di negoziazione assistita da trascrivere e verifica che le stesse siano perfezionate e complete, prima di procedere alla trascrizione;
specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e relativa documentazione direttamente dai coniugi, effettua tutte le verifiche necessarie, successivamente, sempre che non sussistano condizioni ostative, invita i coniugi a comparire di fronte a lui per ricevere la loro dichiarazione di accordo (1a fase) e, non prima del decorso di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della dichiarazione, fissa il giorno per la sottoscrizione della conferma dell’accordo medesimo (2a fase).
L’Ufficiale dello Stato Civile effettua le annotazioni e le comunicazioni connesse e conseguenti ai sensi della normativa vigente.
Il mancato rispetto dei termini di legge da parte di avvocati, per la trasmissione di convenzioni di negoziazione assistita contenenti accordi di separazione/divorzio/modifica delle condizioni di separazione/divorzio da trascrivere nei registri di Stato Civile, comporta l’applicazione di sanzioni da un minimo di 2.000,00 €uro ad un massimo di 10.000,00 €uro, seguendo i criteri disciplinati con deliberazione C.C. n. 158 del 23.12.2014.
I presupposti temporali, normativamente stabiliti dalla Legge 898/1970 e s.m.i., per poter ottenere il divorzio sono: 1 (uno) anno ininterrotto in caso di separazione giudiziale; 6 (sei) mesi ininterrotti in caso di separazione consensuale.
Nel caso dimancata comparizione dei coniugi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per la conferma della dichiarazione di accordo già sottoscritta nella prima fase tutta la procedura decade. I coniugi devono riavviare il procedimento ex novo, senza possibilità di rimborso del diritto fisso già versato.